Sentenza n. 1945/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. 2782/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione relativa a una tettoia, un balcone e due motori per climatizzazione installati su un immobile in area paesaggisticamente vincolata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha appellato la sentenza del TAR Campania n. 2782/2023, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 6, 6-bis, 27, 31 e 33 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la tettoia e i motori dei condizionatori rientrassero nell'edilizia libera, non avendo determinato incremento di volume o superficie utile, e lamentando la contraddittorietà dell'ordinanza per il richiamo sia all'art. 31 sia all'art. 33 d.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 37 d.P.R. 380/2001, nonché della l. reg. Campania n. 35/1987, sostenendo che la pendenza di un'istanza di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica avrebbe dovuto determinare l'inefficacia dell'ordinanza e l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre contestato al TAR di avere valutato l'accoglibilità della sanatoria, materia riservata all'amministrazione e agli organi preposti alla tutela paesaggistica.
La decisione
L'appello è stato accolto solo limitatamente ai due motori per climatizzazione e respinto per il resto. Il Consiglio di Stato ha affermato che, quando un intervento edilizio è costituito da una pluralità di opere, il loro impatto sul territorio deve essere valutato unitariamente e non mediante una scomposizione atomistica. La tettoia di circa 20 mq e il balcone di circa 10 mq hanno determinato incremento di volume e superficie, modifica della sagoma e del prospetto e aumento del carico urbanistico; richiedevano quindi il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica. La tettoia, per dimensioni e caratteristiche, non è riconducibile alla manutenzione ordinaria o straordinaria, e analoghe conclusioni valgono per il balcone. Le opere non erano inoltre suscettibili di sanatoria paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, in quanto comportanti aumento di superficie. I motori dei condizionatori, invece, rientrano nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a-bis), d.P.R. 380/2001 e non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.5 dell'allegato A al d.P.R. 31/2017; l'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente a tale parte. È stata respinta la censura di contraddittorietà: il richiamo anche all'art. 33 d.P.R. 380/2001, contenuto nelle premesse, non incide sulla chiara motivazione riferita all'assenza del titolo edilizio e sull'ingiunzione fondata sull'art. 31. Il giudice ha inoltre rilevato che agli atti non risultava una domanda di sanatoria ex artt. 36 o 37 d.P.R. 380/2001, ma solo un'istanza di compatibilità paesaggistica; la menzione, in una relazione tecnica, della possibile sanabilità degli interventi non equivale a una domanda di sanatoria. In ogni caso, la presentazione di una domanda di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione né determina l'improcedibilità del ricorso, ma ne sospende soltanto temporaneamente l'efficacia. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il richiamo è effettuato in relazione alla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di demolizione.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata per qualificare come edilizia libera l'installazione dei motori per climatizzazione.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
È stata invocata dall'appellante per sostenere la riconducibilità degli interventi all'edilizia libera; la decisione fonda però l'esclusione dei motori dall'ordine di demolizione sull'art. 6, comma 1, lett. a-bis).
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato tra le norme oggetto della censura di violazione di legge.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ingiunzione di demolizione per opere eseguite in assenza del permesso di costruire; il richiamo è ritenuto coerente con la motivazione e con il dispositivo dell'ordinanza.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Il suo richiamo nelle premesse dell'ordinanza non determina contraddittorietà, poiché la motivazione e il dispositivo risultano fondati sull'art. 31.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sentenza rileva che non risultava presentata una domanda di accertamento di conformità ai sensi di tale disposizione.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La mera affermazione, contenuta nella relazione tecnica allegata all'istanza paesaggistica, della possibile sanabilità ai sensi dell'art. 37 non equivale alla presentazione di una domanda di sanatoria; la disposizione è inoltre richiamata con riguardo agli interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA o SCIA.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
Le opere comportanti aumento di superficie non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della disposizione.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Il richiamo ai commi 3 e 4 nell'ingiunzione è ritenuto logicamente conseguente all'accertata esecuzione delle opere in assenza del permesso di costruire.
punto A.5 dell'allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
L'installazione dei motori per climatizzazione non richiede autorizzazione paesaggistica in base alla fattispecie di interventi esclusi prevista dal punto A.5.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- L'incidenza edilizia di una pluralità di opere realizzate contestualmente deve essere valutata unitariamente, considerando il loro impatto complessivo sull'assetto del territorio e le reciproche interazioni; non è consentito scomporre gli interventi in modo atomistico per escludere l'assoggettamento alla sanzione demolitoria.
- Una tettoia di dimensioni non ridotte e un balcone che comportino modifica della sagoma o del prospetto, aumento della superficie utile, incremento di volume o del carico urbanistico non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria e richiedono il previo titolo edilizio; se l'area è vincolata, richiedono anche l'autorizzazione paesaggistica.
- Le opere edilizie che determinano aumento di superficie non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.
- L'installazione di motori per climatizzazione rientra nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a-bis), d.P.R. 380/2001 e non richiede autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.5 dell'allegato A al d.P.R. 31/2017.
- La presentazione di una domanda di sanatoria edilizia non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione e non determina l'improcedibilità del ricorso contro di essa; produce soltanto una sospensione temporanea dell'efficacia dell'ordine, in attesa della definizione dell'istanza. Una relazione tecnica che prospetti la possibile sanabilità dell'abuso non equivale, da sola, a una domanda di sanatoria formalmente presentata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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