Sentenza del 09/06/2023 n. 16413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo al 2007 con il quale l'Agenzia aveva recuperato a tassazione maggior redditi ritenendo che DU.AL. fosse inserita in una frode carosello. La questione centrale era la deducibilità dei costi fatturati da operazioni ritenute inesistenti (invocando il D.L. n.16/2012, art.8, c.d. ius superveniens): la ricorrente sosteneva che, anche se le fatture fossero soggettivamente inesistenti, i costi dovevano essere riconosciuti se sussistevano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; l'Amministrazione invece contestava l'operatività reale della società e la sua funzione di “società cartiera” nella frode.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice di merito aveva correttamente ricostruito i fatti, ritenendo la DU.AL. una società cartiera priva di reale operatività e centrale nella frode carosello (indizi: assetto proprietario coincidente con altre società coinvolte, assenza di strutture e magazzini, indirizzi di spedizione diversi, mancato pagamento di imposte, commistione di circuiti finanziari, ecc.). Perciò le operazioni sono state qualificate come oggettivamente inesistenti e non poteva trovare applicazione lo ius superveniens invocato dalla ricorrente. Sono stati inoltre respinti i rilievi sulla mancata considerazione di prove di segno contrario e sull'onere della prova. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (Euro 7.600,00) e possibile ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 2
La Corte distingue i due commi: il comma 1 riguarda la disciplina applicabile quando le operazioni sono da ritenersi oggettivamente inesistenti o soggettivamente inesistenti, chiarendo che la deducibilità dei costi non può essere riconosciuta quando le operazioni siano oggettivamente inesistenti; il comma 2 disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati, con onere a carico del contribuente di dimostrare che i ricavi correlati siano anch'essi fittizi.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis (nella formulazione introdotta dal D.L. n.16/2012 art.8)
Richiamata per spiegare la disciplina tributaria sulle fattispecie di operazioni inesistenti e per i limiti alla deducibilità nei casi pertinenti; la giurisprudenza citata interpreta che, nelle 'subjective non-existence' le operazioni si ritengono realmente avvenute e dunque la sola consapevolezza dell'acquirente non basta ad escludere la deducibilità, mentre nell'oggettiva inesistenza la deducibilità è esclusa.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Richiamato come riferimento normativo sui criteri di deducibilità e imputazione dei costi nel reddito d'impresa; la Corte osserva che l'eventuale coinvolgimento consapevole dell'acquirente non è di per sé sufficiente a escludere la deducibilità quando ricorra la natura soggettiva dell'inesistenza, mentre non si applica nel caso di inessistenza oggettiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Richiamato per sottolineare i limiti probatori nel processo tributario e la possibile rilevanza delle presunzioni amministrative; la sentenza ricorda che il giudicato penale non ha efficacia vincolante piena nel giudizio tributario.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Norme procedurali applicate ai contributi unificati: la corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente qualora dovuto.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Richiamati in relazione ai motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione/difetto di motivazione). La Corte valuta la fondatezza e l'ammissibilità dei motivi ai sensi di tali norme.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra inesistenza oggettiva e soggettiva: se la società è mera interposizione (società cartiera) e le operazioni non hanno reale svolgimento, si configura inesistenza oggettiva e la deducibilità dei costi è esclusa.
- Lo ius superveniens (D.L. n.16/2012, art.8) non opera per riqualificare come deducibili costi nell'ipotesi in cui emergano elementi fattuali che dimostrano la non effettiva operatività della società (ruolo di schermo/interposizione).
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti (le operazioni sono effettive ma fatturate da soggetto diverso dall'effettivo fornitore) la deducibilità può essere comunque valutata in base a criteri di effettività, inerenza e documentazione; la consapevolezza dell'acquirente non è automaticamente decisiva a escludere la deducibilità.
- L'onere di provare che anche i ricavi correlati siano fittizi (per escludere la loro concorrenza alla formazione del reddito ai sensi dell'art.8, comma 2) grava sul contribuente; senza tale prova, l'agevolazione non si applica.
- Indizi tipici che orientano verso la qualificazione di 'società cartiera' includono: assenza di strutture operative e magazzini, uffici incompleti, inesistenza di documenti di ricezione merci, coincidenze nell'assetto proprietario e circuiti finanziari comuni con altre società coinvolte, spedizioni riconducibili ad altri soggetti, mancato adempimento fiscale.
- Sentenze penali definitive che assolvono soggetti coinvolti non sono automaticamente idonee a sovvertire accertamenti tributari: nel giudizio tributario valgono limiti probatori diversi e le presunzioni dell'amministrazione possono essere decisive se adeguatamente motivate.
- Attacchi alla motivazione in Cassazione che sostanzialmente chiedono una nuova valutazione del merito sono spesso inammissibili; è necessario contestare specificamente errori di diritto o carenze motivazionali puntuali.
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