Sentenza n. 3936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per l'esecuzione del giudicato sull'attribuzione della carta elettronica del docente, aveva liquidato le spese del primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti appellanti)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che l'importo di euro 500,00 fosse inferiore ai parametri previsti dalla Tabella n. 21 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Il Ministero si è costituito solo formalmente. Le appellanti hanno sostenuto che, pur non essendo più vigenti minimi tariffari inderogabili, il giudice dovesse fare riferimento ai parametri ministeriali e motivare adeguatamente un eventuale scostamento significativo, soprattutto in presenza di una controversia seriale determinata dal persistente diniego dell'amministrazione di dare esecuzione a diritti già riconosciuti in sede giurisdizionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alle spese. Ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna una parte al pagamento, deve considerare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e motivare uno scostamento apprezzabile e rilevante dai relativi limiti di oscillazione. Non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali; tuttavia, non sono ammesse liquidazioni simboliche o manifestamente inadeguate, anche alla luce dell'art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il TAR aveva giustificato la riduzione soltanto con il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione né la compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente e potenzialmente lesiva dell'effettività della tutela giurisdizionale, tanto più perché la controversia derivava dal reiterato diniego dell'amministrazione di riconoscere una posizione già accertata giudizialmente. In riforma parziale, il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del primo grado nella misura di euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d'appello sono state compensate, fermo il rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica del docente, la cui attribuzione era stata ordinata al Ministero dal giudice civile nel giudizio presupposto.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»
I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese, pur senza reintrodurre minimi tariffari inderogabili; uno scostamento apprezzabile deve essere motivato.
artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Impongono di considerare i parametri generali per la determinazione dei compensi giudiziali e i valori medi delle tabelle, modificabili entro i limiti previsti.
art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247
Prevede la determinazione periodica, mediante decreto ministeriale, dei parametri per la liquidazione del compenso professionale in mancanza di pattuizione scritta.
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la perdurante inderogabilità legale dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite legale alla liquidazione, vietando la determinazione di compensi meramente simbolici e non conformi al decoro professionale.
art. 24 Cost.
La liquidazione delle spese non deve compromettere l'effettività del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
Richiede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione sia effettiva.
art. 47 CDFUE
Rileva quale parametro sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato in relazione al principio di leale collaborazione e correttezza dell'amministrazione nei rapporti con i cittadini.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo conserva un'ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite e può determinare equitativamente l'importo dovuto, ma deve considerare le circostanze concrete della controversia e motivare le ragioni della scelta.
- Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non integrano minimi inderogabili; costituiscono tuttavia il riferimento ordinario per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese, dal quale il giudice può discostarsi motivatamente.
- Quando la liquidazione delle spese si discosta in modo apprezzabile e rilevante dai valori e dai limiti di oscillazione dei parametri ministeriali, il giudice deve indicare i criteri concreti che hanno guidato la determinazione dell'importo.
- La serialità della controversia, considerata isolatamente e senza ulteriori argomentazioni, non giustifica una riduzione immotivata e manifestamente inadeguata delle spese, soprattutto quando il contenzioso seriale deriva dal reiterato comportamento illegittimo dell'amministrazione.
- La liquidazione delle spese non può tradursi in somme simboliche o manifestamente inidonee a garantire un concreto ristoro dei costi necessari per ottenere tutela giurisdizionale, poiché ciò può incidere sull'effettività della tutela garantita dall'ordinamento.
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