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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10066/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento con cui venivano richiesti interessi per il periodo di sospensione giudiziale della riscossione di imposte dirette. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo illegittima la pretesa degli interessi oltre quelli legali già corrisposti, sul presupposto che in caso di sospensione cautelare ex art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992 non si applichi l’art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, norma riferita alla sospensione amministrativa del ruolo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 21 d.P.R. n. 602 del 1973 e 47 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che anche la sospensione cautelare giudiziale comporterebbe l’applicazione del tasso previsto per la sospensione amministrativa e che, comunque, gli interessi richiesti riguarderebbero importi diversi da quelli considerati dalla CTR. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, rimasto poi assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché la sospensione giudiziale della riscossione non esclude la maturazione degli interessi legali ex art. 1282, comma 1, c.c., mentre l’art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina il diverso caso della sospensione amministrativa e non è estensibile analogicamente alla sospensione cautelare disposta dal giudice tributario. Ha inoltre precisato che la novella introdotta nel 2015 all’art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992 non è applicabile ratione temporis e non consente di ricostruire in senso diverso la disciplina previgente. È stata dichiarata inammissibile la parte del motivo con cui l’Agenzia pretendeva una diversa ricostruzione dei fatti relativi agli importi effettivamente pagati, perché tale censura mirava a una rivalutazione del merito. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità nei confronti della società contribuente, mentre le spese relative al rapporto con l’agente della riscossione sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La Corte ha escluso l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, ricordando che l’Agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato senza specifica procura.

  • art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma riferita alla sospensione amministrativa della riscossione; non è applicabile, neppure in via analogica, alla sospensione cautelare giudiziale dell’atto impositivo.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sospensione cautelare disposta dal giudice tributario non impedisce la maturazione degli interessi legali sui crediti d’imposta; la disciplina introdotta dal comma 8-bis non opera retroattivamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza della ricorrente è stata scrutinata come violazione di legge, ma in parte è stata ritenuta inammissibile perché volta in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo diversa disposizione di legge o del titolo; tale principio fonda la pretesa degli interessi durante la sospensione giudiziale.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli interessi si riferivano a somme iscritte a ruolo in esecuzione della decisione di primo grado, ma la relativa censura è stata reputata inammissibile perché diretta a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta infondata per mancanza dei relativi presupposti, anche in ragione dell’assenza di consolidamento giurisprudenziale alla data del ricorso.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015

    Indicato per affermare l’entrata in vigore differita della novella all’art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, quindi la sua inapplicabilità al caso deciso.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare giudiziale della riscossione in materia tributaria non estingue né paralizza la maturazione degli interessi sul debito d’imposta: essa incide solo sull’esecutività della pretesa e non sull’obbligazione pecuniaria, che continua a produrre interessi legali ex art. 1282 c.c.
  • L’art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, dettato per la sospensione amministrativa del ruolo, non è estensibile per analogia alla diversa ipotesi di sospensione cautelare disposta dal giudice tributario.
  • In assenza di una specifica previsione derogatoria, gli interessi maturati durante la sospensione giudiziale sono dovuti nella misura legale; la disciplina introdotta successivamente dal comma 8-bis dell’art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992 non consente di attribuire alla normativa previgente un significato diverso.
  • Una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere riconosciuta quando, al momento dell’impugnazione, la questione di diritto non risulti ancora consolidata in giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieCartelle, ingiunzioni e riscossione coattivaProcesso tributario e impugnazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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