Cassazione Civile, Ordinanza n. 05205/2026 del 08/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2016 con cui l'Ufficio contestava, da un lato, l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una società fornitrice e, dall'altro, la contabilizzazione di ulteriori fatture ritenute inesistenti emesse dalla società poi divenuta CO.TEC. s.r.l. nei confronti di altra impresa. L'Amministrazione ha inoltre riqualificato la struttura societaria della contribuente come società di persone o società di fatto, assumendo che la società a responsabilità limitata fosse solo uno schermo fittizio usato dalla famiglia per realizzare profitti personali illeciti e occultare il reale possessore dei redditi; da ciò faceva discendere l'imputazione del reddito ai soci occulti/persona fisica e la loro responsabilità per imposte, sanzioni e interessi. La CTR/CGT di secondo grado aveva confermato la pretesa per la società, ma aveva escluso la prova dell'abuso dello schermo societario e quindi annullato l'avviso nei confronti della persona fisica, ritenendo applicabile il regime sanzionatorio ex art. 7 d.l. n. 269/2003 solo alla persona giuridica. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente e/o insufficiente della sentenza d'appello nella parte in cui escludeva la responsabilità della persona fisica; 2) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 5 TUIR e delle norme sulle presunzioni, per avere il giudice di merito negato l'interposizione fittizia e la traslazione dei redditi all'effettivo possessore; 3) violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 in tema di sanzioni. Le contribuenti resistevano e proponevano anche ricorso incidentale con più censure, tra cui incompetenza territoriale dell'ufficio e vizi motivazionali/probatori della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha respinto la doglianza preliminare sull'istanza di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003. Ha poi rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente l'imputazione del reddito al soggetto che ne sia l'effettivo possessore per interposta persona, anche quando l'interposto sia una società di capitali, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti e senza necessità di provare un comportamento fraudolento in senso stretto. Ha quindi censurato la CGT per non avere valutato globalmente tutti gli indizi offerti dall'Ufficio circa il totale asservimento della società ai soci/interponenti e per aver escluso in modo apodittico la prova dell'interposizione fittizia, con conseguente erronea esclusione delle sanzioni personali. In ragione dell'accoglimento di tali motivi, ha dichiarato assorbiti i motivi dal secondo all'ottavo del ricorso incidentale delle contribuenti. Ha invece dichiarato inammissibile, per genericità, il primo motivo del ricorso incidentale sulla competenza territoriale. La decisione è stata dunque cassata con rinvio alla corte tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003
L'istanza di oscuramento dei dati personali richiede la deduzione di motivi legittimi/opportuni specifici e sostanziati; non opera alcuna automatica anonimizzazione, soprattutto in controversie tributarie non connotate da particolare sensibilità.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Consente di imputare i redditi al soggetto che ne sia l'effettivo possessore per interposta persona; la prova può essere anche presuntiva e la norma opera anche rispetto al reddito d'impresa e all'interposizione di una società di capitali.
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato dall'Agenzia per l'imputazione del reddito ai soci in base alla qualificazione della compagine come società di persone/società di fatto.
art. 2291 c.c.
Richiamato dall'Agenzia nel quadro della pretesa responsabilità illimitata dei soci della società di fatto.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nell'accertamento tributario e nella prova contraria del contribuente.
art. 2727 c.c.
Richiamato come norma sulla presunzione semplice e sulla prova per indizi.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno valutate globalmente e non atomisticamente; la censura è ammissibile in cassazione se il giudice di merito applica erroneamente tali criteri.
art. 7 d.l. n. 269 del 2003
Il regime sanzionatorio esclusivo a carico della persona giuridica non si applica quando il rapporto fiscale sia in realtà quello dell'effettivo possessore del reddito per interposizione fittizia.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo incidentale per l'asserito difetto di competenza territoriale dell'ufficio accertatore.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
La competenza all'accertamento delle imposte dirette spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato.
art. 40, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'IVA la competenza dell'ufficio segue il domicilio fiscale del contribuente.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla detrazione IVA su fatture asseritamente inesistenti.
art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel ricorso incidentale rispetto alla disciplina delle variazioni e agli effetti delle operazioni contestate.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di imputazione dei componenti reddituali.
art. 111 c.p.c.
Richiamato in ricorso incidentale per vizi motivazionali e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in ricorso incidentale per omessa pronuncia o ultrapetizione.
art. 131 c.p.c.
Richiamato in ricorso incidentale nel novero delle norme asseritamente violate dalla sentenza di merito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale e nel motivo principale sull'apparenza della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo principale sulla motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametrizza le censure di violazione di legge, incluse quelle sulle norme tributarie e sulle presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametrizza le censure di nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali.
art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel ricorso incidentale sulla concreta irrogazione delle sanzioni.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di provvedimento sanzionatorio.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel ricorso incidentale per la legittimità del sistema sanzionatorio applicato.
art. 111, sesto comma, Cost.
Evocato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- In tema di interposizione fittizia, l'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 consente di imputare il reddito al soggetto che ne sia l'effettivo possessore, anche quando l'interposto sia una società di capitali; ciò che rileva è la relazione sostanziale tra contribuente e fonte del reddito, non la mera titolarità formale.
- La prova dell'interposizione può essere fornita anche per presunzioni semplici; il giudice deve valutare gli indizi in modo globale e non atomistico, verificando se, nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti, anche attraverso un solo elemento significativamente dimostrativo.
- La disciplina dell'interposizione non richiede necessariamente un comportamento fraudolento in senso tecnico: è sufficiente un uso improprio o deviante di uno strumento giuridico lecito, idoneo a occultare l'effettivo possessore del reddito e a eludere il prelievo fiscale.
- Quando sia accertata l'interposizione, le imposte e le sanzioni gravano sull'effettivo possessore del reddito e non sull'interposto, perché il rapporto fiscale rilevante è quello dell'interponente; il regime sanzionatorio proprio delle società con personalità giuridica non si applica ove la società sia solo uno schermo fittizio.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico del decisum; non sussiste se il ragionamento del giudice è comunque percepibile e controllabile.
- Nel giudizio di legittimità, è censurabile la violazione dell'art. 2729 c.c. quando il giudice di merito non applichi correttamente i criteri di gravità, precisione e concordanza o ometta una valutazione di sintesi degli elementi indiziari.
- In materia di competenza dell'ufficio accertatore, la contestazione in cassazione deve essere specifica e indicare il diverso criterio di competenza invocato e il domicilio fiscale rilevante; la censura generica è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05195/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05197/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05198/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05199/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05200/2026 del 08/03/2026
- ordinanza_civile · 8 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05201/2026 del 08/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →