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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9629/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/10/2023 del Tribunale della Libertà di Potenza. Il ricorrente deduceva: (1) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'origine dei fotogrammi che lo ritrarrebbero all'interno del condominio della persona offesa, con conseguente dedotta inutilizzabilità del materiale fotografico; (2) vizio motivazionale circa la sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva che giustificherebbero la custodia cautelare in carcere. Contestualmente, il Tribunale del Riesame aveva in precedenza annullato l'ordinanza del GIP relativamente a due dei tre episodi contestati, confermando la contestazione e la misura per il terzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il secondo motivo (sulle esigenze cautelari/pericolo di recidiva) è divenuto privo di interesse perché la misura cautelare è stata successivamente sostituita con una misura non custodiale e l'imputato è stato liberato. Quanto al primo motivo (fotogrammi), la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e inammissibile: si tratta di ricollocazione di questioni di merito non consentita in sede di legittimità; il ricorrente non ha inquadrato la doglianza nei termini di una critica di legittimità (art. 606 lett. e) c.p.p.), limitandosi a denunce generiche di illogicità/contraddittorietà e a sostenere l'inutilizzabilità del materiale senza indicare la norma (es. art. 191 c.p.p.) da cui deriverebbe tale inutilizzabilità e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.137/2020, art. 23 comma 8

    menzionato in relazione al contraddittorio scritto

    la trattazione del ricorso è avvenuta con contraddittorio scritto ai sensi della norma; la Corte prende atto della procedura seguita

  • c.p.p., art. 606 lett. e)

    richiamato come parametro per valutare le doglianze in cassazione (manifest illogicità, contraddittorietà o mancanza della motivazione)

    la Corte richiama che in sede di cassazione è valutabile, fra i vizi di motivazione, soltanto la manifesta illogicità (oltre alla contraddittorietà e alla mancanza della motivazione) e che il ricorrente non ha collocato il proprio motivo entro questo profilo di legittimità

  • c.p.p., art. 191

    citato implicitamente come norma che disciplina l'inutilizzabilità delle prove

    la Corte osserva che il ricorrente non ha indicato espressamente questa norma né spiegato perché il materiale sarebbe inutilizzabile ai sensi di tale disposizione, il che rende il motivo generico e inammissibile

  • cod. proc. pen., art. 616

    richiamato quale norma che prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità

    sulla base di tale norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, avendo riscontrato profili di colpa, ha disposto il pagamento alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre questioni di merito: i motivi devono essere formulati come profili di legittimità specifici (art. 606 c.p.p.).
  • La contestazione dell'uso di prove (es. fotografie) richiede l'indicazione precisa della norma che ne giustificherebbe l'inutilizzabilità (es. art. 191 c.p.p.) e la dimostrazione, con argomentazione di diritto, del vizio; argomentazioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • Se la misura cautelare impugnata viene sostituita con una misura meno grave prima della decisione di legittimità, il ricorrente può perdere l'interesse rispetto ai profili relativi all'attualità delle esigenze cautelari, rendendo tali motivi privi di rilievo.
  • Ricorsi inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e, se la Corte ravvisa colpa nella proposizione, sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende; è quindi necessario valutare con cura la fondatezza e la forma dei motivi prima di proporre ricorso.
  • Quando si contesta la motivazione di un provvedimento di merito, occorre esplicitamente confrontarsi con le ragioni addotte dal giudice di merito, mostrando in che punto esse siano manifestamente illogiche, contraddittorie o assenti.

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