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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25352/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di FAZIO per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina e reati connessi. La difesa ha censurato in particolare: la utilizzabilità delle conversazioni acquisite dalla piattaforma criptata SKY-ECC tramite ordini europei di indagine (OEI) trasmessi dall'autorità giudiziaria francese, lamentando mancata ostensione di file originali non decrittati, assenza di informazioni sull'algoritmo di decriptazione e sulla catena di custodia; la violazione delle garanzie difensive e del protocollo di acquisizione (art. 234 bis c.p.p.); l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto all'identificazione dell'imputato come l'user soprannominato "nano"; la genericità delle contestate aggravanti (mafiosa e transnazionalità); e l'ingiustificata applicazione della misura cautelare con riferimento alle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Ha confermato la legittimità dell'acquisizione e della utilizzazione delle chat fornite dall'autorità giudiziaria francese tramite OEI, richiamando il principio del reciproco riconoscimento e la presunzione di legittimità dell'attività dell'autorità di uno Stato membro UE, salvo che non sia provata la violazione di norme inderogabili o principi fondamentali italiani. Ha ritenuto che i dati trasmessi erano dati informatici "freddi" già acquisiti e decriptati dal giudice francese e che la mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non comporta di per sé dubbio sulla integrità del contenuto, in assenza di elementi concreti che dimostrino manipolazioni. Ha affermato l'applicabilità dell'art. 234 bis c.p.p. quando il legittimo titolare dei dati sia l'autorità giudiziaria estera che ne può disporre. Quanto alla gravità indiziaria e all'identificazione dell'imputato, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale che ha valorizzato correlazioni tra nickname/PIN, tabulati, geolocalizzazioni, riscontri video e dichiarazioni di coindagati; ha inoltre confermato le esigenze cautelari (necessità probatoria, pericolo di inquinamento e di reiterazione) come adeguatamente motivate rispetto alla natura organizzata e continuativa del traffico. Di conseguenza la custodia cautelare è stata mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle garanzie del contraddittorio nella fase di riesame; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'obbligo di trasmissione di atti e che la documentazione valutata era quella disponibile al momento della decisione

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    Ritenuta norma di riferimento per l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte interpreta il "legittimo titolare" come l'autorità giudiziaria estera che può disporne e ne ammette l'uso se non contrastante con principi fondamentali italiani

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari: lett. a) esigenze probatorie e lett. c) pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate dal Tribunale al fine di imporre la misura più afflittiva

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Normativa sul traffico illecito di stupefacenti e sull'associazione finalizzata; citata come quadro normativo dei reati contestati

  • artt. 61-bis e 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimenti agli aggravanti e agli indici di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive non abbiano provato l'erronea applicazione delle aggravanti nella misura impugnata

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine europeo di indagine)

    Richiamata per il principio del reciproco riconoscimento e per il regime dell'esecuzione degli OEI; la Corte richiama la presunzione di legittimità dell'attività compiuta dallo Stato membro di emissione e la limitata possibilità per lo Stato di esecuzione di rifiutare l'esecuzione

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108

    Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE: utilizzate per inquadrare i poteri del P.M. nel richiedere trasmissione di documentazione (art. 45) e la disciplina degli OEI

  • art. 706-102-1 codice procedura penale francese

    Norma francese citata nei provvedimenti di acquisizione francese; la Corte la considera parte della documentazione che prova la legittima acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria francese

  • art. 82 TFUE, par. 1

    Richiamato il principio di cooperazione giudiziaria penale fra Stati membri, fondato sulla fiducia reciproca, a corroborare la presunzione di legittimità dell'attività dell'autorità di uno Stato membro

Massime di principio

  • La documentazione probatoria trasmessa da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro UE tramite OEI gode, in via di principio, della presunzione di legittimità: la parte che contesta la legittimità deve fornire elementi concreti che dimostrino la violazione di norme inderogabili o di principi fondamentali dell'ordinamento italiano
  • I dati informatici già acquisiti e decriptati dall'autorità giudiziaria estera (dati "freddi") possono essere utilizzati nel processo italiano senza che sia automaticamente indispensabile conoscere l'algoritmo di decriptazione, salvo prova concreta di manipolazione o alterazione
  • L'art. 234-bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione diretta di documenti e dati informatici conservati all'estero quando il legittimo titolare sia l'autorità estera che ne può disporre; in assenza di consenso del gestore privato, non è però sufficiente una generica censura: serve dimostrazione di violazione di diritti fondamentali
  • La valutazione della gravità indiziaria e l'attribuzione di contenuti a conversazioni criptate rientrano in larga parte nella valutazione del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio logico-juridico manifesto o mancanza di motivazione
  • Per la misura cautelare, le esigenze probatorie, il pericolo di inquinamento e la reiterazione devono essere motivati concretamente: la presenza di un'organizzazione articolata, strumenti volti a eludere controlli e una continuità di condotte possono giustificare misure afflittive anche in assenza di precedenti penali dell'indagato
  • Se si contesta la regolarità di acquisizioni compiute all'estero, l'onere probatorio grava sulla difesa che deve indicare elementi specifici e non meri sospetti o ipotesi tecniche prive di riscontri

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