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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del decreto n. 8719 del 1° dicembre 2025, con cui il Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, a conclusione del relativo procedimento, ha riconosciuto al Consorzio Nazionale Servizi “la revisione del prezzo prevedendo una maggiorazione del +1,4%, a decorrere dal mese di dicembre 2025 e sino alla data di scadenza della convenzione”, in relazione alla Convenzione dell’8 agosto 2022, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto pazienti ricoverati presso le Strutture Ospedaliere di ASL 1, ASL 3 Villa Scassi, ASL 4 e ASL 5 ed Ospedale Galliera – Lotto 4.

Giustizia amministrativa202600150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revisione del prezzo dell'appalto, con riconoscimento di una maggiorazione dell'1,4% soltanto a decorrere da dicembre 2025 e fino alla scadenza della convenzione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, aggiudicatario del lotto relativo al servizio di accompagnamento e trasporto di pazienti ricoverati, ha impugnato il decreto con cui la Regione Liguria ha riconosciuto una revisione del corrispettivo limitata alla maggiorazione dell'1,4%. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza ed erroneità della motivazione, erroneità dell'istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento. Secondo il ricorrente, la Regione avrebbe omesso di considerare i maggiori costi della manodopera derivanti da due rinnovi del CCNL multiservizi intervenuti dopo la presentazione dell'offerta e durante l'esecuzione del rapporto, nonostante l'appalto fosse ad alta intensità di manodopera e il costo del lavoro rappresentasse circa il 90% del valore contrattuale. Ha inoltre invocato il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale oggi previsto dall'art. 9 del d.lgs. 36/2023, sostenendone la rilevanza retrospettiva. In via subordinata, ha impugnato l'art. 5 del capitolato, nella parte in cui collegava la revisione dei prezzi all'indice ISTAT-FOI, deducendo che tale meccanismo sarebbe inidoneo a compensare l'aumento effettivo dei costi della manodopera e censurandolo per carenza di istruttoria, sviamento e ingiustizia manifesta. La Regione ha chiesto il rigetto del ricorso e, quanto alla domanda di pagamento dei maggiori importi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, individuando nell'amministrazione contraente il soggetto tenuto al pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Gli atti di gara non prevedevano una revisione dei prezzi collegata alla variazione del costo del lavoro derivante dai rinnovi contrattuali. Tali rinnovi, essendo periodici, sono stati qualificati come prevedibili e non eccezionali; l'aumento del costo della manodopera eccedente l'indice FOI rientra quindi nella normale alea contrattuale dell'appalto. Tale alea era stata consapevolmente accettata dal ricorrente, che si era obbligato ad applicare ai dipendenti le condizioni retributive previste dai CCNL applicabili alla stipula e dalle successive modifiche e integrazioni. Il TAR ha escluso inoltre l'applicazione retroattiva dell'art. 9 del d.lgs. 36/2023, richiamando la sua inapplicabilità ai rapporti disciplinati dalla precedente normativa. Il secondo motivo, rivolto contro la clausola dell'art. 5 del capitolato, è stato dichiarato inammissibile per acquiescenza e non per tardività: le clausole di revisione prezzi non hanno efficacia immediatamente escludente e possono essere contestate in occasione del loro concreto rifiuto applicativo, ma il ricorrente aveva consapevolmente accettato e sottoscritto la clausola. Un suo successivo accoglimento avrebbe inoltre alterato ex post la par condicio tra i concorrenti, poiché tutti avevano formulato le offerte assumendo l'esclusione della revisione legata ai rinnovi contrattuali. Il ricorso è stato pertanto in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre spese generali.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. 50/2016

    La disposizione non imponeva, nel caso esaminato, il riconoscimento di maggiori costi del lavoro derivanti da rinnovi contrattuali non contemplati dagli atti di gara.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non è stato ritenuto violato dal mancato riconoscimento dei maggiori costi, essendo la revisione disciplinata dagli atti di gara e rientrando l'aumento nella normale alea contrattuale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non è stata ravvisata carenza di motivazione invalidante nel provvedimento di revisione dei prezzi.

  • art. 9 d.lgs. 36/2023

    Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale non ha portata retroattiva e non si applica ai rapporti regolati dalla disciplina previgente.

  • art. 5 del Capitolato

    La clausola che collegava la revisione dei prezzi all'indice ISTAT-FOI, una volta accettata e sottoscritta senza riserve, non può essere contestata successivamente per ottenere un diverso meccanismo di adeguamento.

  • art. 12, comma 3, del Capitolato

    obbligo di applicare ai dipendenti le condizioni retributive risultanti dai CCNL applicabili alla data della stipula della convenzione nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni

    L'obbligo di applicare i rinnovi dei CCNL non comporta, in assenza di una specifica previsione degli atti di gara, il diritto automatico alla revisione del corrispettivo.

  • art. 10 della Convenzione

    La clausola convenzionale conferma l'obbligo dell'aggiudicatario di applicare le successive modifiche e integrazioni dei CCNL, senza riconoscimento automatico dei relativi maggiori costi.

Massime di principio

  • In un appalto pubblico disciplinato dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, l'aumento del costo della manodopera derivante da rinnovi periodici del CCNL, in assenza di una specifica previsione degli atti di gara, rientra nella normale alea contrattuale quando tali rinnovi siano prevedibili e non eccezionali.
  • L'obbligo dell'appaltatore di applicare ai propri dipendenti i CCNL e le successive modifiche e integrazioni non determina, di per sé, il diritto alla revisione del prezzo contrattuale per i maggiori oneri conseguenti ai rinnovi.
  • Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale previsto dall'art. 9 del d.lgs. 36/2023 non ha portata retroattiva e non può essere utilizzato per modificare rapporti contrattuali soggetti alla disciplina previgente.
  • Le clausole di revisione dei prezzi che non producono un effetto immediatamente escludente possono essere contestate insieme al loro concreto atto applicativo; tuttavia, la loro accettazione e sottoscrizione senza riserve determina acquiescenza e rende inammissibile la successiva impugnazione della clausola.
  • L'accoglimento postumo di una contestazione diretta a introdurre un diverso meccanismo di revisione dei prezzi non può alterare le condizioni concorrenziali della gara, poiché ciò comprometterebbe la par condicio tra gli operatori che hanno formulato le offerte sulla base della lex specialis originaria.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contrattoProcedura di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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