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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14032/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di condanna per furto aggravato (art. 624 c.p.), deducendo violazione degli artt. 49 e 624 c.p. e vizio di motivazione. L'imputato sosteneva il difetto dei presupposti del "reato impossibile" ex art. 49 c.p., invocando l'insussistenza di una lesione concreta del bene giuridico protetto: l'impossessamento aveva riguardato lamiere arrugginite di scarso valore (circa 5 euro secondo un teste), che a suo avviso avrebbero reso la condotta non offensiva in concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello secondo cui, nonostante il modesto valore materiale dell'oggetto, la condotta era concretamente offensiva: all'arrivo dei Carabinieri erano stati rimossi profilati di alluminio dagli infissi e danneggiati gli stessi, erano stati asportati due tubi di rame ed era in corso la rimozione di altri profilati. La Corte ha quindi condiviso l'accertamento della violenza sulle cose e la qualificazione come furto aggravato, nonché la valutazione del Tribunale che aveva riconosciuto la circostanza attenuante per danno di speciale tenuità. Per l'evidente inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 49 cod. pen.

    Disciplina il 'reato impossibile' e richiede valutazione dell'inidoneità dell'azione in rapporto all'offensività concreta del bene giuridico; la Corte ha applicato il criterio della offensività in concreto, esaminando la lesione effettiva del bene nella fattispecie.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto di furto; la Corte ha confermato che sussistono gli elementi del furto aggravato per violenza sulle cose, in presenza della rimozione e del danneggiamento degli infissi e dell'asportazione di profilati e tubi.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno di speciale tenuità: la Corte territoriale l'ha riconosciuta in relazione al limitato valore materiale dell'oggetto, pur mantenendo la rilevanza penale della condotta per il danno ai beni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso palesemente infondato o inammissibile; la Corte lo ha applicato per sanzionare la presentazione dell'impugnazione.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riferimento procedurale alla requisitoria scritta del Procuratore generale: indica il quadro normativo che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta nella fase di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione del "reato impossibile" (art. 49 c.p.) richiede un esame concreto dell'offensività della condotta: anche un bene di scarso valore può dar luogo a offensività se la condotta ha effettivamente lesionato o messo in pericolo il bene protetto (es. danneggiamento di infissi durante l'asportazione).
  • La mera limitata valenza economica dell'oggetto sottratto non esclude automaticamente la rilevanza penale del furto se la condotta ha prodotto danni materiali o implicato violenza sulle cose; la Corte può riconoscere l'attenuante per danno di speciale tenuità senza escludere il reato.
  • La prova della flagranza e le deposizioni degli organi di polizia giudiziaria (rilevamento della rimozione in corso, danni riscontrati) sono elementi forti e possono sorreggere la qualificazione di furto aggravato anche contro rilievi basati sul basso valore degli oggetti.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario confrontarsi compiutamente con la motivazione della corte di merito: la mancata confutazione degli argomenti principali e la presentazione di motivi manifestamente inammissibili possono comportare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando si contesta l'insussistenza della offensività concreta, è utile produrre prove concrete e argomentazioni specifiche (perizia sul danno, valutazioni tecnico-economiche) per contrastare efficacemente le risultanze di polizia giudiziaria.

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