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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30669/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRES per l’anno 2006 con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione un maggiore reddito, ritenendo applicabile la disciplina delle società di comodo. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR Lombardia aveva riformato la decisione ritenendo che la società, pur avendo immobili iscritti in bilancio e un oggetto sociale di locazione immobiliare, nel periodo d’imposta non avesse svolto una reale attività commerciale, limitandosi a pattuire con un socio la locazione stagionale di un bene. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 30 l. n. 724/1994, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sul decisivo argomento difensivo della congruità e coerenza rispetto allo studio di settore; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso lo svolgimento di attività commerciale nonostante la produzione di documentazione (bilanci, schede dei fabbricati e dei terreni, contratti di locazione) attestante la sua operatività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR, accogliendo l’appello dell’Ufficio, si era pronunciata sull’intera domanda e aveva implicitamente disatteso la tesi della contribuente; soprattutto, ha affermato che la causa di esclusione della presunzione di non operatività delle società di comodo fondata sulla congruità agli studi di settore, introdotta dall’art. 1, comma 128, lett. c), l. n. 244/2007, non si applica retroattivamente a un periodo d’imposta anteriore come il 2006. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo accertamento di fatto sulla concreta operatività della società, attività riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Ufficio non ha partecipato al giudizio di cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione/decisione, ma la Corte esclude la violazione perché la CTR si è pronunciata sull’intera domanda impugnatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ritiene insussistente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR ha deciso sulla legittimità dell’atto impositivo nel suo complesso.

  • art. 30 l. n. 724/1994

    Norma sulla presunzione di non operatività delle società di comodo; la Corte afferma che la causa di esclusione fondata sulla congruità agli studi di settore, essendo stata introdotta nel 2007, non si applica retroattivamente al periodo d’imposta 2006.

  • art. 1, comma 128, lett. c), l. n. 244/2007

    È norma sostanziale che introduce la causa di esclusione per congruità agli studi di settore; non ha efficacia retroattiva per annualità precedenti all’entrata in vigore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro di legittimità per il motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro di legittimità per il vizio processuale denunciato nel primo motivo.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato con riferimento al controricorso/atto di resistenza dell’Agenzia delle entrate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della presunzione di non operatività delle società di comodo fondata sulla congruità e coerenza agli studi di settore, introdotta successivamente, non è applicabile retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Quando la sentenza di merito accoglie o rigetta l’impugnazione dell’atto impositivo nel suo complesso, non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su singoli argomenti difensivi se la decisione li disattende implicitamente nell’ambito del giudizio complessivo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo accertamento dei fatti, poiché la rivalutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito.
  • La documentazione prodotta a sostegno dell’effettiva operatività di un’impresa non può essere rivalutata in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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