Cassazione Penale, Sentenza n. 22604/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso in danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p. con aggravanti) lamentando: insufficiente o contraddittoria motivazione e ragionevole dubbio sulla responsabilità (versioni alternative lecite e inconciliabilità oraria fra controllo di polizia e momento del reato); errata qualificazione giuridica (contestazione della sussistenza del dolo necessario e dell'accettazione del rischio incendio, deducendo al più il volere del mero danneggiamento); illegittima applicazione delle aggravanti (minorata difesa, danno di rilevante gravità, fatto commesso su impianto industriale); e vizio nella quantificazione della pena per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Cara in particolare deduceva l'assenza di prove del suo contributo causale, l'assenza di riscontri sul luogo e la possibile spiegazione lecita delle telefonate; sosteneva inoltre che l'assoluzione del presunto mandante (Bruno) nel procedimento separato avrebbe dovuto influire sulla sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Motivi principali della decisione: molte censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità (il ricorso non si confrontava con il percorso logico della motivazione di merito); la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito e la Corte non ha rivalutato i fatti. Sul piano sostanziale la Corte ha confermato che: la fattispecie è correttamente inquadrata nell'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) e non richiede il dolo d'incendio proprio dell'art. 423 c.p.; l'aggravante della minorata difesa è correttamente riconosciuta vista l'azione notturna in area isolata e priva di videosorveglianza; il danno di rilevante gravità è pacificamente sussistente alla luce della distruzione del capannone di circa 2.000 mq e del materiale all'interno; la qualificazione dell'immobile come "impianto industriale" è condivisibile perché il magazzino ospitava linee di lavorazione e attrezzature produttive; l'assenza di indicazione su eventuali rimborsi assicurativi non altera la valutazione della gravità del danno al momento del fatto; l'assoluzione del coimputato mandante in altro procedimento non invalida la motivazione relativa a Cara, la cui responsabilità è stata ritenuta autonoma (ruolo di "supervisore" e sopralluogo) e comprovata anche da tabulati telefonici e altri indizi. Pertanto i ricorsi sono stati integralmente respinti.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
Norma applicata per il reato di danneggiamento seguito da incendio: la Corte conferma che la fattispecie non richiede il dolo specifico di incendio previsto dall'art. 423 c.p., ma il dolo di danneggiare la cosa altrui con il risultato incendio come evento conseguente
art. 423 cod. pen.
Richiamata in contrapposizione all'art. 424: l'art. 423 riguarda l'incendio con dolo di cagionare un evento idoneo a porsi come pericolo per la pubblica incolumità; la Corte precisa che se sussiste tale consapevolezza e volontà si applicherebbe l'art. 423 e non l'art. 424
art. 425 cod. pen.
Aggravante prevista per i delitti commessi su edifici destinati ad uso abitativo, impianti industriali, cantieri, ecc.: la Corte interpreta il concetto di "impianto industriale" in senso funzionale, includendo il magazzino con linee di lavorazione e attrezzature produttive
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: utilizzata per inquadrare la partecipazione plurima all'azione criminosa
art. 61, n. 5 e n. 7 cod. pen.
Richiamate come aggravanti (n. 5 minorata difesa; n. 7 danno patrimoniale di rilevante gravità): la Corte ne conferma la sussistenza sulla base delle circostanze oggettive e delle modalità dell'azione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di limiti formali del ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con il percorso logico della sentenza impugnata; omissioni di specificità comportano inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione integrale delle prove: i giudizi sulla valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi rimangono prerogativa del giudice di merito; il controllo di legittimità riguarda la correttezza logico-giuridica della motivazione e la specificità dei mezzi di impugnazione
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi espressamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; doglianze generiche o ricostruzioni alternative prive di puntuale critico confronto sono dichiarate inammissibili
- La distinzione tra art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) e art. 423 c.p. (incendio) è fondata sull'elemento psicologico: l'art. 424 presuppone il dolo di danneggiare senza il dolo tipico dell'incendio pubblico dell'art. 423; l'accertamento compete al giudice e determina la corretta tipizzazione
- Per l'accertamento delle aggravanti (minorata difesa, danno di rilevante gravità, fatto su impianto industriale) il giudice valuta le circostanze oggettive e le modalità esecutive al momento del fatto; la presenza successiva di coperture assicurative o rimborsi non esclude l'aggravante che va valutata alla data dell'evento
- Il concetto di "impianto industriale" può comprendere strutture immobili destinate ad attività produttiva (es. magazzini con linee di lavorazione e attrezzature): l'assenza di una definizione tassativa porta a valutazioni funzionali basate sulla destinazione e contenuto produttivo
- L'assoluzione di un coimputato in procedimento separato non annulla automaticamente la colpevolezza degli altri imputati: la responsabilità di ciascuno va valutata sulla base degli elementi propri e coerenti nelle rispettive motivazioni
- Elementi indiziali quali presenza anomala in prossimità del luogo del fatto, ritrovamento di materiali connessi (es. panni intrisi di carburante), tabulati telefonici e incongruenze nelle dichiarazioni possono costituire sufficiente quadro indiziario per la condanna quando valorizzati logicamente dal giudice di merito
- In sede di impugnazione è utile documentare e argomentare specificamente ogni censura (es. ricostruzione degli orari, indicazioni su rimborsi assicurativi, elementi di fatto concreti) per evitare il rigetto per difetto di specificità
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