Cassazione Penale, Sentenza n. 27172/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) contestando in particolare: a) la non provata riconducibilità al ricorrente del soprannome "Vitja" emerso nelle intercettazioni; b) l'insufficienza delle intercettazioni e la mancata individuazione del ruolo concreto di Mykhailenko nella rapina; c) l'erroneo affidamento sull'aggancio di cella del suo telefono e sulle inferenze tratte dai tabulati e da Google Maps per collocare i soggetti; d) contraddizioni ritenute inesistenti tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle della moglie e variazioni rispetto alla ricostruzione di primo grado; e) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per assenza di confessione e di risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure fossero essenzialmente una riesposizione di questioni di merito già valutate dalla Corte d'appello e che non richiedessero un sindacato in questa sede. Ha confermato la correttezza del ragionamento probatorio dei giudici di merito che avevano ritenuto "Vitja" riconducibile al ricorrente sulla base delle dichiarazioni del maresciallo Meloni e di un quadro indiziario complessivo (coabitazione con Luchian, intercettazioni, contatti telefonici, fermo notturno dell'auto con oggetti usati per il delitto, riprese video). Ha altresì ritenuto legittima la valutazione negativa sulle attenuanti generiche, data la gravità del reato e la condotta processuale, applicando il massimo edittale ridotto al minimo e confermando la condanna inflitta in sede d'appello (pena di sei anni di reclusione ed euro 1.600 di multa, come da sentenza d'appello). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
criteri di ammissibilità e motivazione del ricorso per cassazione: il vizio dedotto era di tipo motivazionale/di diritto ma la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse a una rivalutazione di merito non consentita
art. 192 c.p.p., comma 2
richiamata in relazione ai principi di valutazione delle prove e al principio del "ragionevole dubbio", oggetto di censura dal ricorrente
art. 530 c.p.p., comma 2
citato fra le norme richiamate nel quadro delle doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 533 c.p.p., comma 1
richiamata nel contesto delle doglianze sulla motivazione della sentenza e sull'applicazione del principio del dubbio
art. 271 c.p.p., comma 1
la Corte ha ricordato che il contenuto delle intercettazioni può essere provato mediante la registrazione e che la mancata trascrizione non annulla di per sé la prova
art. 268 c.p.p., comma 7
richiamata per precisare che la mancata trascrizione non è automaticamente causa di inutilizzabilità delle intercettazioni
art. 178 c.p.p.
menzionata per escludere che la mancata trascrizione rientri nelle ipotesi di nullità generale tipizzate dall'art. 178
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito probatorio: i ricorsi che ripropongono una diversa lettura fattuale, senza evidenziare vizi di diritto manifesti, sono inammissibili.
- Le intercettazioni e i soprannomi possono essere ritenuti idonei a identificare un imputato se adeguatamente collegati da elementi di riscontro (es. deposizioni, rapporti di contatti, coabitazione, immagini, oggetti rinvenuti), purché il giudice fornisca una catena logica di collegamento.
- L'aggancio di una cella telefonica non è in sé decisivo ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a ricostruire gli spostamenti e i collegamenti tra indagati; la sua valutazione richiede coerenza argomentativa ma non è vietata.
- La mancata confessione o l'assenza di risarcimento non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice di merito ha discrezionalità nell'apprezzamento motivato della gravità del fatto e della condotta processuale.
- Le doglianze basate su errori minori di fatto (es. imprecisioni di indirizzo) non incidono sull'impianto probatorio complessivo se la ricostruzione resta coerente e sorretta da plurimi elementi probatori.
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