Sentenza del 25/03/2015 n. 1198 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Denuncia penale - Mancata allegazione - Raddoppio termini - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, sostenendo che l'Amministrazione finanziaria avesse applicato il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973 senza dimostrare l'effettiva presentazione di una denuncia penale. Secondo la contestazione, il mero riscontro di fatti astrattamente idonei a comportare un obbligo di denuncia non era sufficiente a prorogare i termini ordinari di accertamento.
La decisione
I Giudici hanno accolto la tesi del contribuente, ritenendo priva di fondamento la pretesa dell'Amministrazione di applicare il raddoppio dei termini sulla sola base dell'esistenza di fatti potenzialmente penalmente rilevanti. È stato evidenziato che agli atti non risultava la supposta denuncia penale e che l'Amministrazione aveva fatto un uso pretestuoso e strumentale dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973. Di conseguenza, l'accertamento è stato ritenuto illegittimo per tardività, nei limiti derivanti dall'erronea applicazione del raddoppio dei termini.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 600/1973
La norma disciplina i termini per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi e il loro raddoppio in presenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale. Secondo la sentenza, il raddoppio non può essere fondato sul solo riscontro di fatti astrattamente penalmente rilevanti, ma richiede una concreta e documentata situazione collegata all'obbligo di denuncia; nel caso concreto, l'assenza agli atti della denuncia ha reso illegittima l'applicazione della proroga.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente sulla base di una qualificazione astratta dei fatti come potenzialmente penalmente rilevanti.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire una motivazione concreta e documentare gli elementi che giustificano il ricorso al termine raddoppiato, evitando un uso meramente strumentale della norma.
- Quando il termine ordinario sarebbe scaduto, l'accertamento fondato esclusivamente sul raddoppio dei termini può essere annullato se non risulta dimostrato il presupposto penale invocato.
- In situazioni analoghe è necessario verificare il contenuto dell'atto impositivo, la data e l'effettiva esistenza della denuncia, nonché la coerenza tra i fatti contestati e l'obbligo di denuncia penale.
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