Ordinanza n. 14226/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della misura di sicurezza personale di quarto livello consistente nella tutela su auto non protetta, limitata alla Regione Calabria
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di misura tutoria)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Centrale Consultiva per l’adozione delle Misure di Sicurezza, notificato dalla Prefettura di Torino a un soggetto diverso dalla parte personalmente, con cui è stata disposta la revoca della misura tutoria di quarto livello prevista dall’art. 8 del D.M. 28 maggio 2003, come modificato dal D.M. 3 dicembre 2012, e attuata ai sensi dell’art. 11 del medesimo decreto. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenziali, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento, il diniego di accesso agli atti e gli atti relativi alla richiesta di revoca della misura e alla deliberazione della Commissione. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di legittimità articolati nel ricorso, limitandosi a dare atto dell’istanza di rinvio motivata da ragioni di salute e del prospettato grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla revoca della misura.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di rinvio presentata dalla difesa della parte ricorrente per motivi di salute e ha rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 26 agosto 2026. In via interinale e provvisoria, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato fino a tale udienza, disponendo, ove la misura fosse nel frattempo cessata, il suo provvisorio ripristino. La misura è stata adottata in ragione del grave e irreparabile pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente dalla revoca della protezione. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla definizione dell’istanza cautelare; per la presente fase è stato disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 8 D.M. 28 maggio 2003, come modificato dal D.M. 3 dicembre 2012
misura di 4° livello “tutela su auto non protetta”
La disposizione individua la misura tutoria oggetto della revoca impugnata.
art. 11 D.M. 28 maggio 2003
La disposizione è richiamata quale base di attuazione della misura di sicurezza personale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando la trattazione della domanda cautelare debba essere rinviata per documentate ragioni di salute del difensore della parte, il giudice può disporre il rinvio della camera di consiglio e adottare, nelle more, una misura cautelare interinale e provvisoria.
- La sospensione interinale di un provvedimento di revoca di una misura di sicurezza personale può essere disposta, fino alla successiva camera di consiglio, quando sia prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla cessazione della protezione.
- Qualora la misura di sicurezza sia già cessata al momento dell’adozione dell’ordinanza cautelare interinale, la tutela provvisoria può essere conformata anche mediante il temporaneo ripristino della misura, sino alla trattazione collegiale della domanda cautelare.
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