Cassazione Civile, Ordinanza n. 04500/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di una cartella relativa al mancato perfezionamento di un accertamento con adesione connesso a un avviso di accertamento per maggiori redditi dell'anno d'imposta 1998. La contribuente sosteneva di non essere obbligata al versamento dei contributi previdenziali perché l'ammontare dei maggiori redditi accertati era comunque inferiore alla soglia minima rilevante ai fini dell'obbligo contributivo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2, 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 218/1997. In via preliminare, però, la Corte ha rilevato che non era provata la notifica del ricorso, poiché risultava solo l'avviso di ricevimento relativo alla compiuta giacenza, ma mancava l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), necessario per verificare l'effettiva conoscenza del deposito dell'atto e la salvaguardia del diritto di difesa della destinataria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non era stata fornita la prova completa della notifica: alla produzione dell'avviso di ricevimento della compiuta giacenza doveva accompagnarsi anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (C.A.D.). Poiché tale documento mancava, la notifica non è stata ritenuta provata e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la contribuente è rimasta intimata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia, trattandosi di amministrazione dello Stato esentata tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 218/1997, artt. 2, 7, 8 e 9
Il ricorso denunciava la violazione di queste disposizioni in materia di accertamento con adesione, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di prova della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto dall'Agenzia delle Entrate, poiché le amministrazioni dello Stato sono esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
La norma è richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la notifica del ricorso per cassazione avviene per compiuta giacenza, la prova del perfezionamento della notifica richiede non solo l'avviso di ricevimento relativo al deposito, ma anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (C.A.D.).
- La mancanza della prova completa della notifica determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.
- Le amministrazioni dello Stato, soggette al regime della prenotazione a debito, non sono tenute al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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