Sentenza n. 3429/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1079/2024, depositata e resa pubblica il 04.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 10949/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1079/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato, l'accredito dell'importo complessivo di 2.500 euro, oltre accessori, la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso era corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall'attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito senza formulare specifiche deduzioni sull'asserito inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovati il giudicato e la sua notificazione, nonché rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha contestato né l'esistenza né l'entità del credito e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione della sentenza, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di rilasciare al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d'istituto. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione e non un corrispettivo; la penalità è stata ritenuta manifestamente iniqua anche considerando che il titolo esecutivo già riconosceva interessi o rivalutazione, ritenuti satisfattivi anche rispetto all'eventuale ulteriore ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare termini e modalità dell'adempimento e nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta; la domanda di penalità di mora è stata respinta nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica: può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo alla natura della prestazione e alla già prevista corresponsione di interessi o rivalutazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica del docente quale strumento del valore di 500 euro annui destinato all'aggiornamento e alla formazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione all'amministrazione consente di verificare il presupposto formale dell'azione; il ricorso deve inoltre rispettare il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento né fornisce elementi sull'esecuzione del titolo, e l'an e il quantum della prestazione risultano determinati dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adempimento entro un termine prefissato, indicando le modalità esecutive.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla comunicazione dell'inadempimento e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura non corrispettiva della prestazione dovuta e alla previsione nel titolo di interessi o rivalutazione monetaria, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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