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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28871/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

L'istituto di credito aveva notificato atto di precetto per il pagamento di oltre 516 mila euro, fondato su un mutuo fondiario stipulato nel 2013 e poi rimasto insoluto dopo la decadenza dal beneficio del termine. I debitori avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. e poi appello, sostenendo che il mutuo fosse nullo o inefficace e che, quindi, il credito azionato non esistesse. In particolare deducevano: difetto di causa del c.d. mutuo solutorio, perché le somme non sarebbero state realmente messe nella loro libera disponibilità ma immediatamente utilizzate dalla banca per estinguere pregresse esposizioni; violazione del divieto di patto commissorio per avere l'operazione sostanzialmente trasferito alla banca garanzie reali su immobili personali a fronte di debiti altrui; violazione della disciplina consumeristica e delle norme sulle pratiche commerciali aggressive; nullità derivata per collegamento negoziale con rapporti bancari asseritamente affetti da usura, anatocismo e commissione di massimo scoperto, relativi anche a società di cui i ricorrenti erano soci o amministratori; nullità parziale del mutuo per avere compreso debiti inesistenti o illegittimi. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione rilevando, tra l'altro, la liceità del mutuo solutorio, la carenza di interesse/legittimazione a far valere rapporti intestati a società terze non parti del giudizio e l'assenza di usura soggettiva. In cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi, sostanzialmente riproponendo tali censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo integralmente alla proposta di definizione anticipata e richiamando la sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla validità del mutuo solutorio. Ha ritenuto inammissibili per novità o perché dirette contro accertamenti non decisivi i motivi relativi al difetto di causa, al patto commissorio e alla tutela consumeristica; ha reputato manifestamente infondato il motivo sul collegamento negoziale e sui debiti di terzi, osservando che, comunque, i mutuatari erano soci e amministratori delle società beneficiarie e che il contratto di mutuo resta valido anche se parte delle somme viene impiegata per estinguere pregresse esposizioni. Ha inoltre ritenuto inconferente la doglianza sui debiti inesistenti o affetti da vizi, perché estranea all'oggetto del giudizio, limitato alla legittimità dell'esecuzione fondata sul mutuo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al doppio delle spese ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; è stato anche dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È la norma base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori per contestare il diritto della banca di procedere esecutivamente.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il difetto di causa e quindi la nullità del mutuo.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per la nullità del contratto; la Corte esclude che ricorressero i presupposti di nullità dedotti.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato per la nozione di mutuo e per affermare che l'accredito delle somme integra la datio rei giuridica.

  • art. 1814 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1813 c.c. in tema di obbligo di restituzione del mutuatario.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel dedurre la mancata immissione delle somme nella loro disponibilità.

  • art. 2744 c.c.

    La Corte afferma che il divieto di patto commissorio non va confuso con la garanzia ipotecaria e non ricorre nella fattispecie.

  • art. 24 D.lgs. 206/2005

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una pratica commerciale aggressiva; la censura è dichiarata inammissibile anche per novità della questione.

  • Direttiva n. 93/13/CEE

    Invocata dai ricorrenti in chiave consumeristica; la Corte non vi ravvisa un vizio rilevante nella fattispecie esaminata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Parametro invocato anche per il vizio motivazionale, ma senza accoglimento.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Richiamato nella proposta di definizione anticipata per evidenziare l'inammissibilità del primo motivo alla luce di un principio di diritto già consolidato.

  • art. 38 T.U.B.

    Citato nel passaggio del giudice di merito per affermare la liceità del mutuo solutorio destinato a ripianare passività pregresse.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite come parametro per la validità del mutuo solutorio quale titolo esecutivo, se la somma è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario.

  • art. 96 c.p.c.

    Usato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori in ragione della soccombenza e della valutazione sanzionatoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la successiva condanna sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il mutuo c.d. solutorio è valido e può costituire titolo esecutivo quando la somma mutuata è accreditata sul conto del mutuatario, così realizzando la disponibilità giuridica del denaro, anche se l'importo viene immediatamente destinato a estinguere pregresse esposizioni debitorie verso la banca.
  • Ai fini della validità del mutuo non rileva che il finanziamento sia finalizzato a ripianare debiti precedenti: la destinazione delle somme a estinzione di passività pregresse è un atto dispositivo distinto dalla fattispecie contrattuale di mutuo.
  • Il divieto di patto commissorio non è configurabile per il solo fatto che un mutuo sia assistito da garanzia ipotecaria o sia utilizzato in un contesto di ristrutturazione di debiti; occorre la previsione che, in caso di inadempimento, la proprietà del bene passi al creditore.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su un mutuo, le doglianze relative alla nullità di rapporti bancari intestati a società terze non possono essere utilmente coltivate se i titolari di quei rapporti non sono parti del giudizio e se il collegamento negoziale non è specificamente e tempestivamente dedotto nei gradi di merito.
  • Le censure nuove, non dedotte nel giudizio di merito, sono inammissibili in cassazione; ciò vale anche per le deduzioni che presuppongono specifiche contestazioni sul contenuto del contratto o sulle modalità esecutive dell'operazione.
  • La contestazione del credito azionato in via esecutiva deve confrontarsi con il titolo posto a base dell'esecuzione; sono inconferenti le doglianze dirette a contestare rapporti diversi da quello da cui deriva il titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoOpposizioni esecutive
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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