Cassazione Penale, Ordinanza n. 06385/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo del tutto generico e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata sul punto della recidiva. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico motivo investiva il riconoscimento della recidiva, contestandone implicitamente la sussistenza o la rilevanza. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era totalmente generico, perché non si confrontava con la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la presenza di due precedenti per reati analoghi.
Norme richiamate
recidiva
Il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte territoriale sulla base di due precedenti per reati analoghi; il ricorso che non si confronti specificamente con tale argomentazione è generico e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
- In tema di recidiva, la motivazione è sufficiente quando la decisione valorizza precedenti penali specifici e analoghi, senza che sia necessario un apparato argomentativo ulteriore in presenza di una contestazione generica.
- La deduzione in cassazione di errori sul trattamento sanzionatorio collegati alla recidiva richiede una critica concreta ai presupposti fattuali e logici posti dal giudice di merito; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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