Cassazione Penale, Ordinanza n. 11007/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabili ragioni di esonero. La sentenza impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità e alla pena determinata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, è stato dedotto un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche e aspecifiche, non indicando puntualmente le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; per questo ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità e manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza; la sentenza di merito è stata ritenuta correttamente motivata nel riconoscimento della responsabilità e nella quantificazione della pena.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato qualificato manifestamente inammissibile perché generico e aspecifico, privo di una critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nel senso minimo richiesto dal sindacato di legittimità: non è ammissibile una censura meramente assertiva o generica che non indichi in modo puntuale gli errori di diritto o di motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la motivazione della decisione di merito dà conto in modo logico e coerente delle ragioni dell'affermazione di responsabilità e della pena, il ricorso che non si confronti specificamente con tali argomentazioni è manifestamente inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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