Sentenza n. 665/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot.n.120493 del 11/11/2020 (ordinanza n.219 del 20/11/2020), notificato il 31/11/2020, con il quale il Comune di Taranto ha rigettato la domanda di condono edilizio prot.n.37 presentata dal sig. Giuseppe Arzeni in data 27/01/2004, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la scheda redatta dal funzionario istruttore in data 05/08/2020 ed il parere del dirigente di pari data. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dell'ordinanza dirigenziale n.18-2022 (Reg.Ord. Ns. Rif.85-13) del 08/06/2022, notificata in data 27/06/2022, con la quale il Dirigente del Settore Sviluppo Economico – SUE – SUAP del Comune di Taranto ha ingiunto al ricorrente la demolizione dell'opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi entro gg.90, rappresentando che, non ottemperando nel termine suddetto, le opere saranno demolite dal Comune a spese dei responsabili dell'abuso, e con l'avvertenza che, ove risultasse l'inottemperanza all'ordine di demolizione in seguito a sopralluogo della Polizia Locale “verrà applicata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31, comma 4 bis, del D.P.R. n.380/01”, nella misura massima di €.20.000,00 in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art.27…”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare della nota prot.n.0055255 del 28/03/2022, di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti consequenziali all'ordinanza dirigenziale prot.n.120493 del 11/11/2020 (ordinanza n.219 del 20/11/2020), di rigetto della domanda di condono edilizio prot.n.37 presentata dal sig. Giuseppe Arzeni in data 27/01/2004, ed ove occorra del medesimo provvedimento reiettivo del 20/11/2020, già impugnato con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato abusivo ad uso deposito e successiva ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di definizione di una domanda di condono edilizio presentata nel 2004, relativa a un fabbricato ad uso deposito di circa 36 mq realizzato nel 2001, nonché, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di demolizione. Ha dedotto, quanto al diniego, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’atto non fosse coordinato con le scelte comunali di recupero e riqualificazione del nucleo abitativo di Lama e che richiamasse genericamente il vincolo paesaggistico derivante dal D.M. 1 agosto 1985 e il vincolo idrogeologico, senza specificarne adeguatamente contenuto, prescrizioni, classificazione secondo il PAI regionale e senza acquisire il nulla-osta dell’Autorità di bacino. Con i motivi aggiunti ha contestato l’ordine di demolizione deducendo eccessività e sproporzione della misura, in ragione della natura pertinenziale e accessoria del manufatto; omesso avvertimento dell’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza; invalidità derivata dall’illegittimità del diniego di condono.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il diniego di condono, osservando che l’art. 32, comma 27, della legge n. 326/2003 consente la sanatoria degli abusi realizzati su aree vincolate soltanto quando ricorrano congiuntamente l’anteriorità dell’opera rispetto all’imposizione del vincolo e la conformità dell’intervento alle prescrizioni urbanistiche. Nel caso concreto, il manufatto era stato realizzato nel 2001, mentre il vincolo paesaggistico risaliva al 1985 e quello idrogeologico al 1923; inoltre, l’abuso era stato qualificato come tipologia n. 1, non riconducibile agli illeciti formali e alle tipologie ammesse dalla disciplina del condono nelle aree vincolate. Il giudice ha sottolineato che gravava sul richiedente l’onere di provare in modo pieno, rigoroso e mediante elementi oggettivi la data di ultimazione delle opere, onere non assolto mediante le sole censure di difetto di istruttoria e motivazione. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il richiamo al vincolo, alla sua anteriorità rispetto alla costruzione e alla tipologia dell’abuso; trattandosi di attività vincolata, non era necessaria ulteriore ponderazione o integrazione istruttoria. La legittimità del diniego ha comportato anche la legittimità dell’ordinanza di demolizione, quale atto dovuto e vincolato. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata indicazione dell’acquisizione al patrimonio comunale, poiché tale effetto consegue automaticamente ex lege all’inottemperanza all’ordine di demolizione. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 32, comma 26, legge n. 326/2003
"limita l’applicabilità del condono edilizio esclusivamente agli ‘abusi formali’ ed alle tipologie 4, 5, 6, della tabella C allegata alla suddetta legge"
Nelle aree sottoposte a vincoli di tutela, il condono è limitato agli abusi formali e alle tipologie espressamente ammesse dalla disciplina normativa.
art. 32, comma 27, legge n. 326/2003
Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, congiuntamente, sono state realizzate prima dell’imposizione del vincolo e risultano conformi alle prescrizioni urbanistiche.
art. 31, d.P.R. n. 380/2001
L’ordine di demolizione e ripristino costituisce conseguenza vincolata dell’abuso edilizio non sanato; l’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime consegue automaticamente all’inottemperanza.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
"verrà applicata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.31, comma 4 bis, del D.P.R. n.380/01"
La disposizione è richiamata nell’avvertenza contenuta nell’ordinanza di demolizione in relazione alla sanzione amministrativa per l’inottemperanza.
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
È indicato quale fonte del vincolo idrogeologico gravante sull’area.
D.M. 1 agosto 1985
È indicato quale fonte del vincolo paesaggistico di notevole interesse pubblico gravante sull’area.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio relativo ad opere realizzate su aree sottoposte a specifici vincoli, la sanabilità richiede congiuntamente che l’opera sia anteriore all’imposizione del vincolo e che sia conforme alle prescrizioni urbanistiche; la mancanza anche di una sola di tali condizioni impedisce la definizione favorevole dell’istanza.
- L’onere di provare la data di ultimazione dell’opera abusiva grava sul richiedente il condono e deve essere assolto mediante documentazione certa, univoca ed elementi oggettivi; dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o dichiarazioni di terzi non sono sufficienti quando l’epoca della costruzione sia documentabile con altri mezzi.
- Quando il diniego di condono indica specificamente il vincolo gravante sull’area, la sua anteriorità rispetto all’opera e la tipologia dell’abuso non sanabile, il provvedimento è adeguatamente motivato e non richiede ulteriori valutazioni discrezionali o integrazioni istruttorie.
- Una volta legittimamente respinta l’istanza di condono, l’ordinanza di demolizione dell’abuso non sanato costituisce atto dovuto e vincolato, sicché le censure rivolte esclusivamente contro il diniego non possono determinare l’annullamento dell’ordine ripristinatorio.
- L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale costituisce conseguenza automatica ex lege dell’inottemperanza all’ordine di demolizione; la mancata indicazione espressa di tale effetto nell’ordinanza non incide, di per sé, sulla legittimità dell’ordine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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