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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34811/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, socio accomandante di una società in liquidazione, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione per l'anno 1995, poi seguito da una cartella di pagamento concernente il contributo al SSN. Dopo un primo contenzioso sull'accertamento societario e personale, conclusosi con cassazione per mancata partecipazione di litisconsorti necessari e con rinvio non coltivato, il contribuente aveva impugnato la cartella; la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che l'annullamento dell'accertamento societario avesse travolto anche la pretesa verso i soci. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, tutti diretti a contestare la motivazione della CTR e l'efficacia del preteso giudicato o annullamento: ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; errata considerazione di un unico accertamento invece di due distinti atti (IVA e ILOR); motivazione apparente per mancata specificazione del giudicato; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove; erronea attribuzione di efficacia di giudicato a una sentenza resa solo nei confronti della società e in un giudizio non riassunto dal socio; omessa sospensione del giudizio ove la sentenza non fosse ancora passata in giudicato; irrilevanza, ai fini del reddito del socio, di un eventuale giudicato in materia IVA; ulteriore motivazione apparente sulla mancata individuazione delle ragioni dell'annullamento in tema IVA. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la notifica del ricorso per cassazione, con conseguente difetto di prova del perfezionamento della notificazione e dell'instaurazione del contraddittorio; non essendo stata svolta difesa dall'intimato e non essendo stata richiesta rimessione in termini, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate perché non era stato depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo posta. La mancata produzione di tale documento ha impedito la prova del perfezionamento della notificazione e quindi dell'instaurazione del contraddittorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'avviso può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale, ma, se manca del tutto e l'intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile, salvo istanza di rimessione in termini accompagnata dalla prova di tempestiva attivazione per ottenere il duplicato. Poiché nel caso concreto non risultavano depositi successivi né richiesta di rimessione in termini, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese di lite per assenza di attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come base formale dei motivi di ricorso, ma non esaminati nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai primi motivi come parametro del divieto di ultrapetizione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare l'uso di fatti ritenuti pacifici o la valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, con deduzione di motivazione apparente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova in relazione all'esistenza e al contenuto del giudicato allegato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'efficacia di giudicato attribuita alla decisione resa nei confronti della società e la sua eventuale rilevanza verso il socio

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il tema del litisconsorzio e degli effetti del giudizio tributario in presenza di più soggetti necessari

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti della cassazione con rinvio e del successivo giudizio di rinvio

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per sostenere che, ove la sentenza non fosse passata in giudicato, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato nel principio sulla notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nel principio sulla raccomandata informativa dopo il compimento delle formalità notificatorie

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito di documenti in cassazione fino all'udienza/adunanza

  • art. 379 c.p.c.

    richiamato quale termine finale per la produzione dell'avviso di ricevimento in udienza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quale termine finale per la produzione dell'avviso di ricevimento in camera di consiglio

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per escludere la rinnovazione della notificazione in assenza di presupposti

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato per la possibile rimessione in termini del ricorrente che dimostri di essersi attivato per ottenere il duplicato dell'avviso

  • art. 6, primo comma, L. n. 890 del 1982

    richiamato quale base per la richiesta all'amministrazione postale del duplicato dell'avviso di ricevimento

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione e quindi dell'instaurazione del contraddittorio richiede il deposito dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato; la sua mancanza, se non sanata da successiva produzione entro i limiti consentiti o da rimessione in termini, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'avviso di ricevimento non depositato con il ricorso può essere prodotto fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, ma non oltre il momento iniziale della trattazione; se manca del tutto e l'intimato non svolge difese, il giudizio di legittimità non può proseguire per difetto di prova della valida notificazione.
  • La rimessione in termini per il deposito dell'avviso di ricevimento presuppone che il difensore dimostri documentalmente di essersi tempestivamente attivato presso l'amministrazione postale per ottenere il duplicato dell'avviso smarrito o non ricevuto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di notificazione, la Corte non esamina i motivi di merito o di diritto sostanziale prospettati dal ricorrente.
  • Se la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo alla liquidazione delle spese di lite; per le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato non opera il raddoppio del contributo in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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