Cassazione Penale, Ordinanza n. 07900/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 640 c.p., contestando l'affermazione di responsabilità e la ricostruzione dei fatti e del compendio probatorio. La Corte ha rilevato che la doglianza era aspecifica, perché sostanzialmente riproduttiva di censure già formulate in appello e diretta a ottenere una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Con il secondo motivo ha chiesto di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, ma la Corte ha ritenuto tale questione preclusa dalla dichiarata inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente fattuale, quindi non scrutinabile in sede di legittimità, valorizzando inoltre la doppia conforme di merito e l'assenza di vizi logici o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. Ha poi escluso la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo l'appello, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È richiamato come norma incriminatrice del delitto di truffa oggetto della condanna confermata in appello e censurata in cassazione.
art. 640 cod. pen.
È richiamato dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per truffa.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01
Viene utilizzata per affermare che la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere rilevata quando il ricorso per cassazione è inammissibile, perché manca un valido rapporto processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già svolte in appello e che chiedono una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la Corte di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello che richiami quella di primo grado è fisiologica e non è censurabile se logicamente coerente e completa rispetto alle risultanze processuali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello, perché l'inammissibilità impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve misurarsi con specifiche carenze logiche o manifeste illogicità della sentenza impugnata; non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
Come è indicizzato
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