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Sentenza

Sentenza del 29/09/2021 n. 1180 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - Contraddittorio tra le parti - Misure emergenziali - Decisione in camera di consiglio sulla base agli atti - Possibile - Istanza di trattazione orale - Rileva - Mancata valutazione dell'istanza - Nullità della sentenza - Sussiste- Rinvio alla CTP - Non si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

la sentenza era stata pronunciata in camera di consiglio sulla base degli atti nonostante le disposizioni emergenziali (art. 27 D.L. 137/2020) consentissero comunque alle parti di richiedere la trattazione orale o il rinvio; il ricorrente lamentava la mancata valutazione della sua istanza di trattazione orale (anche da remoto), con conseguente violazione del diritto al contraddittorio

La decisione

la Corte ha ritenuto che, pur essendo consentita la decisione sulla base degli atti in periodo emergenziale, la presentazione di una istanza di trattazione orale imponeva l'effettiva considerazione della stessa; la mancata valutazione della richiesta determina la nullità della sentenza pronunciata in camera di consiglio sulla base degli atti. In tale ipotesi non trova applicazione l'art. 59 del D.lgs. 546/92; la Commissione regionale procede alla decisione di merito senza rinviare al primo giudice

Norme richiamate

  • art. 27 D.L. 137/2020

    limita temporaneamente l'obbligo di udienza pubblica permettendo la decisione sulla base degli atti, ma riconosce comunque alle parti la facoltà di chiedere la trattazione orale o il rinvio (anche in modalità da remoto); la mancata considerazione di tale richiesta invalida la decisione basata solo sugli atti

  • art. 59 D.lgs. 546/1992

    nei casi di nullità della sentenza per mancata considerazione dell'istanza di trattazione orale, questa norma (che concernerebbe il rinvio alla Commissione tributaria provinciale) non si applica: la Commissione regionale decide direttamente nel merito senza disporre il rinvio al primo giudice

Massime di principio

  • Se durante il periodo emergenziale si decide sulla base degli atti, le parti devono essere avvertite che possono chiedere la trattazione orale; tale richiesta va espressa e messa agli atti
  • La mera possibilità normativa di decidere senza udienza non autorizza il giudice a ignorare un'istanza motivata di trattazione orale: l'omissione è causa di nullità
  • La richiesta di trattazione orale può riguardare anche udienze da remoto; il giudice deve valutare esplicitamente tale istanza prima di deliberare in camera di consiglio
  • In caso di nullità per mancata considerazione dell'istanza, la procedura non comporta automaticamente il rinvio al primo giudice: la Commissione regionale, se competente, può decidere il merito direttamente
  • Per tutelarsi, le parti devono formulare chiaramente e per iscritto eventuali richieste di trattazione orale o di rinvio e ricordare l'istanza nelle memorie processuali; se l'istanza viene ignorata, va proposta tempestiva impugnazione o eccezione di nullità

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