Regolamento (UE) 2019/463
Regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2019/463 aggiorna l’elenco dei soggetti esonerati previsto dal regolamento (UE) 2015/2365 per tener conto del recesso del Regno Unito dall’Unione. In particolare, include la banca centrale del Regno Unito e gli enti pubblici britannici analoghi tra i soggetti esclusi dagli obblighi di segnalazione e dai requisiti di trasparenza sul riutilizzo. La modifica è stata adottata con urgenza e si applica dal momento in cui il regolamento di base cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Modifica l’elenco dei soggetti esonerati dal regolamento (UE) 2015/2365 includendo la banca centrale del Regno Unito e altri enti pubblici britannici analoghi o operanti nella gestione del debito pubblico.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni di finanziamento tramite titoli e agli obblighi di segnalazione e trasparenza sul riutilizzo previsti dal regolamento (UE) 2015/2365, limitatamente ai soggetti esonerati di cui all’articolo 2, paragrafo 2. L’estensione riguarda la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché gli altri enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito.
Regolamento delegato (UE) 2019/463: aggiornamento dell’elenco dei soggetti esonerati nel regolamento (UE) 2015/2365
Il regolamento interviene sul quadro europeo della trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, modificando l’elenco dei soggetti esonerati previsto dal regolamento (UE) 2015/2365. La ragione principale della modifica è il recesso del Regno Unito dall’Unione e la necessità di disciplinare il trattamento della banca centrale britannica e degli altri enti pubblici del Regno Unito che svolgono funzioni analoghe o che gestiscono il debito pubblico.
Contesto e finalità
La Commissione richiama la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE e la possibilità che, in assenza di accordo, i trattati cessino di applicarsi al Regno Unito. Viene anche considerato lo scenario dell’accordo di recesso, che avrebbe previsto un periodo transitorio durante il quale il regolamento (UE) 2015/2365 avrebbe continuato ad applicarsi al e nel Regno Unito. In mancanza di disposizioni speciali, tuttavia, il recesso avrebbe fatto venir meno l’esenzione originariamente prevista per i membri del SEBC e per gli altri enti pubblici degli Stati membri, con conseguente necessità di includere soggetti equivalenti britannici nell’elenco dei soggetti esonerati.
Ambito della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, cioè la disciplina degli esoneri dall’obbligo di segnalazione e dai requisiti di trasparenza sul riutilizzo. L’estensione introdotta copre:
- la banca centrale del Regno Unito;
- gli altri enti che svolgono funzioni analoghe;
- gli altri enti pubblici britannici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.
Effetti giuridici della nuova esenzione
La Commissione, sulla base della valutazione svolta sul trattamento internazionale riservato a banche centrali ed enti pubblici in relazione alle operazioni di finanziamento tramite titoli, ritiene che i soggetti pubblici britannici debbano beneficiare della stessa logica di esenzione già prevista per i corrispondenti soggetti dell’Unione. Ne consegue che tali enti non sono soggetti:
- all’obbligo di segnalazione previsto dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365;
- ai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo di cui all’articolo 15 del medesimo regolamento.
Monitoraggio e possibile revisione futura
Il regolamento precisa che la Commissione continuerà a monitorare periodicamente il trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici esonerati nei paesi terzi inclusi nell’elenco. L’elenco può essere aggiornato in funzione dell’evoluzione normativa e di nuove informazioni disponibili, con la possibilità di escludere successivamente taluni paesi terzi se le condizioni non risultassero più adeguate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione, però, è differita al giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Integrazione dell’elenco dei soggetti esonerati
All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 è inserita una nuova lettera c) che comprende la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe, nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Razionalità della modifica post-recesso del Regno Unito
La Commissione, alla luce del recesso del Regno Unito e della valutazione del trattamento riservato alle banche centrali e agli enti pubblici britannici in materia di operazioni di finanziamento tramite titoli, conclude che tali soggetti devono essere esonerati dagli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 4 e dai requisiti di trasparenza relativi al riutilizzo di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365.
Monitoraggio dell’equivalenza e possibili aggiornamenti
La Commissione precisa che continua a monitorare il trattamento riservato ai soggetti esonerati di paesi terzi e che l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 2, può essere aggiornato in funzione degli sviluppi normativi e di nuove fonti informative, con possibile esclusione di paesi terzi dall’elenco.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) 2015/2365 cessa di applicarsi al e nel Regno Unito. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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