Sentenza n. 4049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03081/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 03081/2024, relativa alle deliberazioni capitoline sul canone unico patrimoniale per il 2022, alle determinazioni dirigenziali adottate in esecuzione provvisoria di una precedente sentenza e alle conseguenti richieste di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure relative alla determinazione dirigenziale del 14 aprile 2022, rettificata il 17 maggio 2022, e alle richieste di pagamento fondate su di essa, ritenendo tali atti travolti dall'effetto espansivo esterno della sentenza del Consiglio di Stato n. 8846/2023, che aveva riformato la precedente sentenza del TAR sul canone unico patrimoniale 2021. L'appellante ha sostenuto che la determinazione dirigenziale riguardasse anche l'annualità 2022 e costituisse esercizio autonomo del potere tariffario, non caducato dalla pronuncia relativa al 2021. Ha inoltre dedotto il difetto di competenza dirigenziale nella disciplina e determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale, la illegittima reviviscenza delle tariffe del previgente canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché l'illegittimità della determinazione del 17 maggio 2022. Quanto alle deliberazioni capitoline del gennaio 2022, l'appellante ha contestato la statuizione del TAR secondo cui il giudicato annullatorio formatosi su un ricorso proposto da altro soggetto avrebbe prodotto nei suoi confronti soltanto effetti caducatori, e non anche conformativi. Ha quindi riproposto i vizi concernenti la violazione del principio di invarianza di gettito, la parametrizzazione delle tariffe a elementi ulteriori rispetto alla superficie dell'impianto, la violazione del principio di unicità del canone e la manifesta irragionevolezza del rapporto tra tariffa giornaliera e tariffa annuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza della statuizione del TAR relativa alle intimazioni di pagamento fondate sulla determinazione dirigenziale del 14 aprile 2022, rettificata il 17 maggio 2022. Ha rilevato che tale determinazione era stata adottata espressamente per dare provvisoria esecuzione, nelle more dell'appello, alla sentenza del TAR relativa al canone 2021; non costituiva quindi autonoma esplicazione del potere tariffario, ma attività esecutiva dipendente dalla sentenza riformata. Per effetto dell'art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo, la riforma della sentenza ha travolto tale attività e le conseguenti richieste di pagamento. Il terzo motivo d'appello è stato invece accolto. Il TAR aveva applicato in modo non corretto i principi dell'Adunanza plenaria sugli effetti ultra partes del giudicato amministrativo: quei principi escludono l'estensione dell'effetto conformativo ai cointeressati che non abbiano impugnato l'atto, mentre la società appellante aveva impugnato proprio le medesime deliberazioni poi annullate con sentenza passata in giudicato, deducendo gli stessi vizi. Per tale ragione la situazione non doveva essere definita con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, bensì con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa della ricorrente risultava pienamente soddisfatta dall'annullamento erga omnes delle deliberazioni. L'Amministrazione, nella riedizione del potere, dovrà attenersi anche nei confronti della società alle indicazioni conformative contenute nella sentenza del TAR n. 17812/2022. L'appello è stato quindi accolto parzialmente, senza ulteriore annullamento pronunciato sui singoli vizi sostanziali riproposti, e le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 816, l. n. 160/2019
Ha istituito il canone patrimoniale unico, destinato a sostituire i precedenti prelievi locali relativi all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari.
art. 1, comma 817, l. n. 160/2019
È richiamato in relazione al principio di invarianza del gettito nella determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale.
art. 1, commi 819, lett. b), 820, 825, 826, 827 e 847, l. n. 160/2019
Sono richiamati, rispettivamente, quanto al presupposto e all'unicità del canone, al parametro della superficie dell'impianto, alle tariffe standard e alla soppressione della disciplina dei precedenti prelievi.
art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 267/2000
È invocato in relazione alla competenza dell'organo consiliare sulla disciplina generale delle entrate e delle tariffe dell'ente.
art. 336, comma 2, c.p.c.
la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata
La riforma della sentenza di primo grado travolge gli atti amministrativi adottati per darvi provvisoria esecuzione, nonché gli atti dipendenti da essi.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Costituisce la base del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 336, comma 2.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando la pretesa del ricorrente sia pienamente soddisfatta, anche per effetto di una precedente sentenza passata in giudicato con effetti caducatori erga omnes.
art. 2909 c.c.
È richiamato per il principio generale secondo cui il giudicato opera tra le parti, salvo le eccezionali ipotesi di estensione ultra partes.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione adotta atti per dare provvisoria esecuzione a una sentenza di primo grado non sospesa, la riforma di quella sentenza travolge automaticamente gli atti amministrativi dipendenti adottati in sua esecuzione e gli atti consequenziali fondati su di essi, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a.
- L'effetto conformativo del giudicato amministrativo non si estende ai cointeressati che non abbiano impugnato l'atto annullato; diversamente, il soggetto che abbia impugnato i medesimi atti e dedotto i medesimi vizi può avvalersi, nella riedizione del potere, delle indicazioni conformative contenute nella sentenza che li ha annullati.
- Quando una sentenza passata in giudicato annulla erga omnes un atto generale e astratto già impugnato dal ricorrente, e la pretesa di quest'ultimo risulta così pienamente soddisfatta, la pronuncia corretta è la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non la mera improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere costituisce una forma qualificata di sopravvenuta carenza di interesse, caratterizzata dall'attitudine della pronuncia a definire con efficacia di giudicato extraprocessuale il rapporto controverso.
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