Cassazione Civile, Ordinanza n. 08411/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto riconosciuto vittima di un attentato terroristico volta a ottenere la speciale elargizione prevista dalla L. n. 206 del 2004 nella misura massima di euro 200.000, oltre alle differenze rispetto a quanto già percepito, nonché un assegno vitalizio mensile di euro 1.033 e un ulteriore assegno vitalizio di euro 500 ex L. n. 407 del 1998, con accessori e maggiorazioni. Il Tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente la pretesa. In appello, la Corte territoriale accoglieva l’impugnazione principale del Ministero limitatamente alle spese e, per il resto, confermava la decisione; accoglieva invece l’appello incidentale del beneficiario e dichiarava dovuta la speciale elargizione per la differenza tra il massimo di legge e quanto già corrisposto. La Corte d’appello escludeva però che dall’importo dovesse essere detratto quanto percepito dal beneficiario a titolo di risarcimento assicurativo, ritenendo tardiva l’allegazione del fatto posto a base della compensazione e, comunque, infondata la compensatio lucri cum damno nella fattispecie. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1243 c.c., 112 e 416 c.p.c., sostenendo che la sua deduzione sulla riduzione del quantum non era eccezione in senso stretto ma mera difesa sul valore dovuto, quindi opponibile anche in appello; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sostanziali sulle provvidenze per vittime del terrorismo e della legislazione richiamata, contestando il mancato riconoscimento dei presupposti per la compensatio lucri cum damno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non attinente alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello non aveva escluso la domanda per la natura dell’eccezione, ma per la tardiva introduzione del fatto storico posto a base della richiesta di detrazione (la percezione del risarcimento assicurativo). Poiché il ricorrente non aveva censurato tale specifico fondamento, limitandosi a richiamare la natura della compensatio lucri cum damno, la censura è stata dichiarata inammissibile. Il secondo motivo è stato ritenuto a sua volta irrilevante, perché colpiva una ratio decidendi autonoma e ulteriore della sentenza d’appello, che comunque sorreggeva il decisum; essendo inammissibile il primo motivo, restava intatta l’autonoma motivazione della Corte territoriale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Ministero alle spese e distrazione a favore del difensore antistatario. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato, in ragione del regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 1243 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di compensazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura non coglie la ratio della decisione di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per sostenere una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene però la doglianza non riferibile alla motivazione effettiva della sentenza impugnata.
art. 416 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la pretesa tardività dell’eccezione; la Corte osserva che la decisione impugnata si fondava sulla tardiva allegazione del fatto storico, non sulla natura dell’eccezione.
art. 360 c.p.c.
Indicato come parametro dei due motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione processuale e violazione di legge sostanziale.
art. 10 L. n. 302 del 1990
Richiamato nel secondo motivo insieme alle altre norme sulle provvidenze per vittime di reati e terrorismo.
art. 13 L. n. 302 del 1990
Richiamato nel secondo motivo.
art. 5 L. n. 206 del 2004
Norma base della speciale elargizione richiesta; la Corte d’appello ha riconosciuto il diritto alla differenza fino al massimo di legge, senza detrazione del risarcimento assicurativo.
art. 2 L. n. 407 del 1998
Richiamato per la domanda di ulteriore assegno vitalizio.
art. 1 L. n. 266 del 2005
commi 562, 563, 564 e 565
Richiamato nel secondo motivo tra le disposizioni sulle provvidenze economiche.
art. 1 d.P.R. n. 243 del 2006
Richiamato nel secondo motivo tra le disposizioni applicabili alle provvidenze.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato, soggette al regime della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La censura di cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a richiamare principi astratti non pertinenti alla motivazione effettivamente posta a base della decisione.
- La compensatio lucri cum damno può operare come questione rilevabile d’ufficio solo se i fatti su cui si fonda risultano tempestivamente allegati e supportati dagli atti di causa; se il fatto costitutivo della detrazione è introdotto tardivamente, il giudice può dichiararne l’inammissibilità senza che basti la mera deduzione della natura di "eccezione in senso lato".
- Quando la decisione di merito si fonda su una duplice ratio decidendi autonoma, l’inammissibilità o l’infondatezza della censura diretta contro una sola delle rationes rende irrilevante l’esame dell’altra, se essa è di per sé idonea a sorreggere il dispositivo.
- Le Amministrazioni dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito, non sono tenute al materiale versamento del contributo unificato e non opera nei loro confronti il raddoppio previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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