Cassazione Penale, Sentenza n. 26237/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due censure: 1) violazione degli artt. 6, commi 5 e 6, e 18 della legge n. 69/2005 per mancata trasmissione da parte dello Stato emittente della sentenza definitiva di condanna, nonostante l'ordinanza della Corte territoriale del 05/05/2023 avesse richiesto tale documentazione; 2) contraddittorietà e mancanza di motivazione della decisione della Corte territoriale in quanto, avendo richiesto la sentenza, la Corte avrebbe poi deciso senza considerare la rilevanza della sua mancata trasmissione rispetto al possibile motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, lett. g, della legge n. 69/2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 3, comma 1, lett. c), all'art. 6 della legge n. 69/2005 non è più necessaria l'allegazione della copia della sentenza di condanna né la sua irrevocabilità, pertanto la Corte territoriale ha legittimamente deciso sulla base delle informazioni contenute nel mandato di arresto europeo. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il vizio di motivazione non più deducibile in Cassazione alla luce delle modifiche all'art. 22, comma 1, della legge n. 69/2005. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre confermato l'iter di consegna disposto dalla Corte d'appello di Roma (con riconoscimento del periodo di custodia cautelare presofferto di 11 giorni). La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 6
Dopo le modifiche del d.lgs. 2/2/2021, n. 10, non è più necessaria l'allegazione della copia della sentenza di condanna né la sua irrevocabilità per decidere sulla esecuzione del mandato di arresto europeo quando le informazioni nel mandato sono complete.
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18
L'art. 18 disciplina i motivi di rifiuto; la Corte ha ritenuto che l'assenza della copia della sentenza non pregiudichi automaticamente la valutazione dei motivi di rifiuto quando il mandato contiene informazioni ritenute sufficienti dall'autorità giudicante.
legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22
Le modifiche normative hanno ristretto la possibilità di dedurre in Cassazione certaini vizi di motivazione relativi a provvedimenti di consegna; ciò ha reso il secondo motivo del ricorso non più proponibile per cassazione.
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato l'art. 6 della legge n. 69/2005 eliminando l'obbligo di allegare la sentenza di condanna e l'esigenza della sua irrevocabilità per la valutazione del mandato di arresto europeo.
Corte di cassazione - sez. 6, sent. n. 14220 del 14/04/2021 (Zlotea)
Sez. 6, n. 14220 del 14/04/2021, Rv. 280878 - 02
Giurisprudenza che conferma l'interpretazione secondo cui non è necessaria l'allegazione della sentenza di condanna quando le informazioni contenute nel mandato di arresto europeo sono complete.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio che la condanna alle spese e ad ammende può essere disposta anche quando il ricorso è inammissibile, essendo esclusa l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso in tali casi.
Massime di principio
- A seguito del d.lgs. n. 10/2021, non è più obbligatorio allegare la copia della sentenza di condanna (né la sua irrevocabilità) per decidere su un mandato di arresto europeo quando il mandato contiene informazioni ritenute complete.
- La mancata trasmissione della sentenza da parte dello Stato emittente, pur potendo essere richiesta dalla Corte territoriale, non determina automaticamente l'annullamento o il rifiuto della consegna se il mandato è considerato sufficientemente completo.
- I motivi di ricorso relativi alla presunta carenza di motivazione possono essere limitati nella loro proponibilità in Cassazione a seguito delle modifiche normative all'art. 22 della legge n. 69/2005; occorre valutare preliminarmente la loro ammissibilità.
- Chi propone ricorso in Cassazione in materia di mandato di arresto europeo corre il rischio di condanna alle spese e all'ammenda se il ricorso è dichiarato inammissibile; è opportuno verificare la compatibilità del motivo con le modifiche legislative recenti prima di proporre impugnazione.
- In casi di EAW la Corte italiana può decidere sulla base del contenuto del mandato stesso senza attendere necessariamente la documentazione integrativa, se le informazioni richieste dalla normativa risultano già complete nel mandato.
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