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Sentenza

Sentenza n. 7125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione II) n. 102/2026

Giustizia amministrativa202601245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta comunale di Cuneo n. 88 del 25 marzo 2025, di approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Europa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

In primo grado, alcune associazioni ambientaliste, un'associazione locale e cittadini del Comune di Cuneo avevano impugnato la delibera di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione di piazza Europa, deducendo la violazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e della normativa internazionale e comunitaria di tutela ambientale, illogicità, irragionevolezza e incoerenza rispetto allo scopo, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il TAR Piemonte aveva dichiarato il ricorso inammissibile. In appello, gli originari ricorrenti hanno contestato tale pronuncia deducendo: l'errore nell'applicazione dell'art. 35, lett. b), c.p.a. e dell'art. 41 d.lgs. 36/2023, sostenendo l'autonoma impugnabilità del progetto esecutivo e la portata lesiva della delibera; nonché l'errore nell'applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e dell'art. 2934 c.c. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.

La decisione

Dopo che il Consiglio di Stato aveva accolto, con ordinanza n. 808 del 5 marzo 2026, l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza, la Giunta comunale ha revocato la delibera impugnata con delibera n. 163 del 14 maggio 2026. Le parti hanno quindi presentato istanza congiunta, dichiarando che la pretesa dei ricorrenti era stata integralmente soddisfatta e chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il Consiglio di Stato ha preso atto della revoca e dell'istanza congiunta, dichiarando cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi d'appello. Ha integralmente compensato le spese del grado d'appello in ragione dell'esito complessivo della controversia e dell'accordo delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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