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Sentenza

Sentenza n. 582/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona Sez. lavoro n. 746/2024;

Giustizia amministrativa202600218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, recante il riconoscimento del beneficio della carta del docente e la condanna al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e condannato il Ministero all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata e munita dell'attestazione di formazione del giudicato. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, poiché il titolo giudiziale non era stato eseguito e l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda all'esecuzione entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudizio presupposto, la cui attribuzione è stata oggetto di condanna nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato favorevole non eseguito e dell'assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • L'Amministrazione che risulti inadempiente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza deve sostenere le spese del relativo giudizio, anche se si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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