Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16700/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Scala impugnava la sentenza d'appello deducendo violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati indicati nei capi b), c) e d). Sosteneva che, pur essendo i reati avvinti dalla continuazione, occorreva verificare la prescrizione per ciascun illecito e che la Corte di appello non aveva valutato correttamente tale estinzione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi b), c), d), e), f) per i fatti commessi sino al 13 agosto 2016, perché i reati sono estinti per prescrizione. Ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena con riguardo ai restanti profili non prescritti. Ha dichiarato irrevocabile la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., per gli altri reati non estinti.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990

    Individuazione della fattispecie di reato contestata (traffico/illecita detenzione di stupefacenti) e richiamo alla normativa sostanziale utilizzata per la condanna.

  • Codice penale

    La Corte ha richiamato l'art. 81 c.p. (vincolo di continuazione) per segnalare che i reati sono stati ritenuti avvinti dalla continuazione; tuttavia ha precisato che il richiamo alla continuazione non modifica la struttura delle singole fattispecie, le quali rimangono distinte ai fini dell'accertamento della prescrizione.

  • Codice di procedura penale

    La Corte ha applicato l'art. 624 c.p.p. per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza impugnata limitatamente ai reati non estinti per prescrizione.

Massime di principio

  • Quando più reati sono avvinti dalla continuazione, occorre comunque verificare separatamente la decorrenza e l'eventuale intervenuta prescrizione per ciascuna fattispecie.
  • La qualificazione o riqualificazione dei fatti in sede di merito non altera automaticamente la natura di reati distinti: la continuazione è un vincolo che incide sul trattamento sanzionatorio ma non fonde i singoli illeciti ai fini della prescrizione.
  • L'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione su capi per i quali la prescrizione è intervenuta determina l'annullamento (totale o parziale) della sentenza e può portare al rinvio per la rideterminazione della pena riguardo ai restanti fatti.
  • La Corte può annullare senza rinvio i capi prescritti e rinviare per la riformulazione della pena per i capi non estinti; inoltre può dichiarare irrevocabile la decisione per i reati che non risultano prescritti.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve chiedere espressamente la declaratoria di prescrizione per ciascun capo, anche se in sentenza è ravvisato il vincolo della continuazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.