Cassazione Civile, Sentenza n. 11292/2020 del 12/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La banca aveva chiesto al cliente il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e, in subordine, la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. o l’indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., in relazione a due operazioni asseritamente illecite: l’acquisto di cinque milioni di azioni Telecom mediante l’impiego di 20.000.000 di euro concessi in affidamento e la vendita di azioni Ades Ligure Lo Ord N EUR a prezzi superiori al prezzo massimo e al prezzo di chiusura delle sedute di borsa del 26 ottobre 2004 e del 1° dicembre 2004. Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 20 agosto 2015, aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3758/2017 depositata il 25 agosto 2017, aveva respinto l’impugnazione della banca. Con cinque motivi di ricorso principale, la banca ha denunciato vizi di motivazione, violazioni di norme processuali e sostanziali, tra cui gli artt. 115 e 116 c.p.c., 183 c.p.c., 652 c.p.p., 2043, 2033 e 2041 c.c., e omesso esame di fatto decisivo; le censure contestavano, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito. Il cliente ha proposto ricorso incidentale condizionato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale senza esaminarne il merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. In primo luogo, ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la banca richiamava atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurne adeguatamente il contenuto rilevante e senza indicarne puntualmente la collocazione e le modalità di acquisizione o produzione, rendendone impossibile l’esame. Ha inoltre ritenuto che le doglianze sulla motivazione eccedessero i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché dirette a contestare la valutazione delle risultanze probatorie anziché l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo. Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, ha osservato che mancavano argomenti giuridici idonei a sostenere le denunciate violazioni e che le censure, apodittiche, si risolvevano in «non motivi». La Corte ha quindi escluso di poter procedere a una nuova valutazione del merito e delle prove. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate; è stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [...] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame
Il ricorso per cassazione che richiama atti o documenti sui quali fonda le censure deve riprodurne adeguatamente il contenuto rilevante e fornire indicazioni puntuali che ne consentano l’individuazione e l’esame; la mera menzione o allegazione apodittica non soddisfa il requisito e determina l’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche ai vizi della motivazione ovvero all’omesso e a fortiori all’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie
Il motivo è ammesso per l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per denunciare genericamente un vizio motivazionale o ottenere una nuova valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 3, al 4 e al 5 motivo, che non risultano dalla ricorrente sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comam 1, n. 4, essendosi la ricorrente limitata a muovere apodittiche doglianze, sicchè i motivi sono nulli per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione in realtà di “non motivi”
Il motivo di ricorso deve esporre argomenti giuridici specifici e idonei a illustrare la denunciata violazione; doglianze apodittiche prive di tale contenuto sono inidonee a raggiungere lo scopo e costituiscono «non motivi».
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può infine sottacersi, con particolare riferimento al 3, al 4 e al 5 motivo, che non risultano dalla ricorrente sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comam 1, n. 4, essendosi la ricorrente limitata a muovere apodittiche doglianze, sicchè i motivi sono nulli per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e quanto dedotto dal ricorrente si risolve nella proposizione in realtà di “non motivi”
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede argomenti in diritto che identifichino la regola asseritamente violata e spieghino la sua rilevanza rispetto alla decisione; la mera formulazione di doglianze apodittiche non integra un motivo ammissibile.
art. 115 c.p.c.
Emerge dunque evidente come nella specie la ricorrente invero inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova
La selezione e valutazione delle prove, nonché la scelta delle risultanze istruttorie ritenute dimostrative dei fatti, spettano al giudice di merito e non possono essere rinnovate in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Emerge dunque evidente come nella specie la ricorrente invero inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova
La valutazione dell’attendibilità e della concludenza dei mezzi istruttori e la scelta tra le prove acquisite rientrano nell’apprezzamento del giudice di merito; la cassazione non è sede per sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle prove.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In presenza dei presupposti previsti, la declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dell’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che fonda le proprie censure su atti o documenti del giudizio di merito deve riprodurne il contenuto rilevante e indicare con precisione dove si trovano e come sono stati acquisiti o prodotti, così da renderne possibile l’esame; la loro mera menzione non è sufficiente e determina l’inammissibilità.
- Il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare genericamente la motivazione né di ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
- La censura di violazione o falsa applicazione di legge deve sviluppare argomenti giuridici specifici e pertinenti; doglianze apodittiche, prive di un’effettiva illustrazione dell’errore denunciato, sono inammissibili.
- La Corte di cassazione non è un giudice di merito di terzo grado: l’individuazione delle fonti del convincimento, il controllo di attendibilità e concludenza delle prove e la scelta delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito.
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