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Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di daspo emesso dalla Questura di Pescara

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO emesso dalla Questura di Pescara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO, chiedendone l'annullamento e formulando istanza cautelare. Nella fase cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'identificazione quale autore dell'episodio posto a fondamento della misura. Il giudice ha esaminato la documentazione prodotta, inclusi documenti e fotogrammi già nella disponibilità della polizia giudiziaria e della pubblica sicurezza. La questione della proporzionalità della durata del DASPO rispetto alla gravità dell'episodio è stata riservata alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo esame, proprio della fase interinale, ha ritenuto che dagli atti emergessero plurimi, univoci e concordanti elementi di identificazione del ricorrente, secondo il criterio probatorio applicabile nel giudizio cautelare. Ha precisato che l'esibizione in giudizio di documenti e fotogrammi già posseduti dalla polizia giudiziaria e dalla pubblica sicurezza non costituiva integrazione istruttoria. La proporzionalità della durata della misura rispetto alla gravità dell'episodio non è stata definita in sede cautelare, potendo essere valutata nel merito, anche in considerazione della fissazione dell'udienza in un termine compatibile con l'eventuale riduzione della durata del DASPO. Spese compensate; ulteriore trattazione fissata alla seconda udienza pubblica del giugno 2027.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’identificazione del destinatario di una misura di DASPO può ritenersi sufficientemente dimostrata quando dagli atti emergano plurimi, univoci e concordanti elementi, secondo il criterio probatorio proprio della fase interinale.
  • La produzione in giudizio di documenti e fotogrammi già nella disponibilità della polizia giudiziaria o dell’autorità di pubblica sicurezza costituisce ostensione processuale di elementi preesistenti e non integrazione istruttoria.
  • La proporzionalità della durata del DASPO rispetto alla gravità dell’episodio può essere riservata alla fase di merito quando l’udienza sia fissata in un termine compatibile con l’eventuale riduzione della misura.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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