Ordinanza n. 83/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di daspo emesso dalla Questura di Pescara
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di DASPO emesso dalla Questura di Pescara
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO, chiedendone l'annullamento e formulando istanza cautelare. Nella fase cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'identificazione quale autore dell'episodio posto a fondamento della misura. Il giudice ha esaminato la documentazione prodotta, inclusi documenti e fotogrammi già nella disponibilità della polizia giudiziaria e della pubblica sicurezza. La questione della proporzionalità della durata del DASPO rispetto alla gravità dell'episodio è stata riservata alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un primo esame, proprio della fase interinale, ha ritenuto che dagli atti emergessero plurimi, univoci e concordanti elementi di identificazione del ricorrente, secondo il criterio probatorio applicabile nel giudizio cautelare. Ha precisato che l'esibizione in giudizio di documenti e fotogrammi già posseduti dalla polizia giudiziaria e dalla pubblica sicurezza non costituiva integrazione istruttoria. La proporzionalità della durata della misura rispetto alla gravità dell'episodio non è stata definita in sede cautelare, potendo essere valutata nel merito, anche in considerazione della fissazione dell'udienza in un termine compatibile con l'eventuale riduzione della durata del DASPO. Spese compensate; ulteriore trattazione fissata alla seconda udienza pubblica del giugno 2027.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’identificazione del destinatario di una misura di DASPO può ritenersi sufficientemente dimostrata quando dagli atti emergano plurimi, univoci e concordanti elementi, secondo il criterio probatorio proprio della fase interinale.
- La produzione in giudizio di documenti e fotogrammi già nella disponibilità della polizia giudiziaria o dell’autorità di pubblica sicurezza costituisce ostensione processuale di elementi preesistenti e non integrazione istruttoria.
- La proporzionalità della durata del DASPO rispetto alla gravità dell’episodio può essere riservata alla fase di merito quando l’udienza sia fissata in un termine compatibile con l’eventuale riduzione della misura.
Come è indicizzato
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