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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2880/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Monza per reati connessi a un conflitto a fuoco (tentato omicidio, porto/detenzione d'arma e ricettazione). Il ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al concorso nei reati (art. 110 c.p.), evidenziando che il fratello si era assunto la piena responsabilità e che la mera "inerzia" (la mancata opposizione all'azione del fratello) non è sufficiente a configurare contributo concorsuale. In subordine si contestava l'insussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per concorso (art. 110 c.p.), poiché la motivazione si è basata soltanto su un generico riferimento all'atteggiamento omissivo del ricorrente (la presunta "inerzia qualificata") e su elementi indifferenziati riferiti ai "Romeo" senza attribuire al singolo ricorrente specifiche condotte o un nesso causale efficiente. Perciò la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Milano (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Definisce il concorso di persone nel reato come la responsabilità per qualsiasi contributo, morale o materiale, idoneo a causare o agevolare il risultato; la Corte sottolinea che anche contributi atipici devono essere dimostrati con specificità e nesso causale

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Principio richiamato in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: il giudice deve motivare sul contributo concorsuale e sul rapporto causale con le attività degli altri

  • artt. 56 e 575 cod. pen.

    Norme substantive (tentativo e omicidio) indicate tra le fattispecie contestate; la decisione riguarda la necessità di provare il concorso rispetto a tali reati

  • art. 23 L. 110/1975

    Norma in tema di detenzione/porto di arma da fuoco, parte delle contestazioni per cui si valutava la partecipazione del ricorrente

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione, contestata congiuntamente agli altri reati e rispetto alla quale è necessario dimostrare la partecipazione specifica

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata per la competenza alla decisione successiva: la sentenza annulla e rinvia il provvedimento al Tribunale del riesame competente ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • Per configurare il concorso morale (art. 110 c.p.) non basta la mera "scienza" o una condotta passiva: deve emergere un contributo concreto, anche se atipico, che abbia effettivo nesso con la realizzazione o l'agevolazione del reato.
  • Il giudice che applica misure cautelari deve motivare in modo specifico e concreto come la condotta del singolo indagato si sia inserita nella vicenda collettiva e quale sia il nesso causale con l'attività altrui; riferimenti generici a gruppi o a "i Romeo" sono insufficienti.
  • La confessione o l'assunzione di responsabilità da parte di un altro indagato è un elemento rilevante che, se non adeguatamente contrastato da chi abbia agito diversamente, può indebolire la misura cautelare nei confronti degli altri; tuttavia non è automaticamente decisiva se vi siano altri elementi che provino la partecipazione.
  • La semplice omissione di impedire un reato può integrare concorso solo se è dimostrabile che l'omissione ha effettivamente rafforzato il proposito criminoso o ha agevolato l'esecuzione ("inerzia qualificata"); occorre prova specifica di tale effetto.
  • In sede di riesame e di cassazione il sindacato è concentrato sulla correttezza della motivazione e sull'esistenza di gravi indizi: in mancanza di motivazione adeguata l'ordinanza cautelare può essere annullata e rinviata per un nuovo e più circostanziato esame.

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