Cassazione Penale, Sentenza n. 32332/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (20/10/2022) per guida in stato di ebbrezza aggravata, chiedendo la rimessione in termini ex art. 175, comma 4, c.p.p. alla luce del d.lgs. n. 150/2022 ("Riforma Cartabia") entrato in vigore successivamente alla sentenza, al fine di poter beneficiare dei programmi di giustizia riparativa e di altri vantaggi introdotti dalla riforma; in subordine dedotta l'illegalità della pena per sopravvenuta modificazione normativa (es. rilevanza dell'esito positivo dei programmi di giustizia riparativa come circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.).
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non riconducibile ai presupposti dell'art. 175 c.p.p. (mancanza di un termine decadenziale la cui restituzione possa essere chiesta e assenza di indicazione di caso fortuito/forza maggiore). Ha richiamato il limite di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) e osservato che non si configura pena illegale perché la pena applicata rientrava nei limiti previsti (artt. 25 e 26 c.p., cornice edittale ex art. 186 c. strada) e non è intervenuta modifica della cornice edittale. La Corte ha altresì precisato che l'accesso ai benefici della riforma non si attua automaticamente: l'art. 45-ter disp. att. c.p.p. attribuisce il potere di disporre accesso alla giustizia riparativa al giudice che ha emesso la sentenza durante la pendenza del ricorso, e l'art. 95, comma 1, d.lgs. 150/2022 disciplina istanze per pene sostitutive davanti al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma applicata per la definizione del procedimento su richiesta delle parti; la sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 è soggetta a limiti di ricorribilità in Cassazione (richiamato art. 448, comma 2-bis).
d.lgs. n. 150 del 2022 ("Riforma Cartabia")
Riforma invocata dal ricorrente per ottenere vantaggi (giustizia riparativa, pene sostitutive, nuove regole processuali). La Corte osserva che le nuove norme non producono automaticamente effetti favorevoli senza i previsti percorsi procedurali e che alcune disposizioni si applicano nei modi e termini indicati (es. art. 95 per le pene sostitutive).
art. 175 cod. proc. pen.
I presupposti per la rimessione in termini richiedono l'esistenza di un termine decadenziale non rispettato per caso fortuito o forza maggiore; nella fattispecie tali presupposti non risultano indicati né sussistono rispetto a modifiche normative successive alla definizione del giudizio.
art. 62, n. 6 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti (richiamata nella versione modificata dalla riforma). La Corte valuta che l'eventuale influenza dell'esito positivo di programmi di giustizia riparativa sulle circostanze attenuanti non determina automaticamente la illegittimità della pena già concordata e applicata.
art. 45-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce il giudice competente sull'accesso alla giustizia riparativa: dopo la pronuncia e prima della trasmissione degli atti al giudice d'appello provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (quindi non la Corte di Cassazione).
art. 95, comma 1, d.lgs. 150 del 2022
Prevede che, se più favorevoli, le norme sulle pene sostitutive si applicano anche ai procedimenti pendenti; disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.) per le pene sostitutive entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza.
art. 186 cod. strada
Fornisce la cornice edittale per le fattispecie di guida in stato d'ebbrezza; la Corte rileva che non c'è stata una modifica di tale cornice che rendesse sopravvenuta la pena applicata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la ricorribilità per cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; invocata per sostenere l'inammissibilità del ricorso volto a rimettere in termini o a dedurre illegittimità della pena basata su cambiamenti normativi avvenuti dopo la definizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha inflitto euro 3.000 valutando i profili di colpa dell'inammissibilità.
artt. 25 e 26 cod. pen.
Riferimenti ai limiti massimi astratti della pena detentiva e dell'ammenda; la Corte li richiama per escludere l'illegalità della pena applicata.
art. 590 cod. proc. pen.
Richiamato relativamente alla trasmissione degli atti per l'impugnazione e alla competenza del giudice per l'accesso alla giustizia riparativa dopo la pronuncia della sentenza.
art. 666 cod. proc. pen.
Individua il giudice dell'esecuzione competente per le istanze di applicazione di pene sostitutive ex capo III della L. n. 689/1981 come richiamato dall'art. 95 d.lgs. 150/2022.
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede un termine decadenziale effettivamente esistente e la prova di caso fortuito o forza maggiore: non è strumento idoneo per ottenere effetti automatici di riforme normative entrate in vigore dopo la sentenza.
- Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) sono soggette a limiti di impugnabilità in Cassazione (art. 448 c.p.p.): non è agevole ottenere la revisione della volontà concordata tra parti per mutamenti legislativi sopravvenuti.
- I benefici derivanti da riforme penali (es. giustizia riparativa, pene sostitutive) si acquisiscono secondo le modalità e i tempi previsti dalla nuova normativa: può essere competente il giudice che ha emesso la sentenza o il giudice dell'esecuzione e occorrono le istanze procedurali previste (non è automatico il ricalcolo della pena in sede di Cassazione).
- Se si vuole fruire di istituti introdotti da riforme entrate in vigore dopo la definizione del giudizio, è necessario valutare i rimedi processuali specifici previsti dalla riforma (es. istanza al giudice dell'esecuzione entro i termini indicati), e non confidare in strumenti generici o tardivi.
- Chi impugna per ottenere vantaggi derivanti da una norma successiva deve indicare con precisione i termini decadenziali e i fatti costitutivi del caso fortuito/forza maggiore invocati; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
- In caso di dubbi su potenziali benefici di una riforma entrata in vigore dopo una sentenza, è consigliabile rivolgersi al giudice che ha emesso la sentenza (per giustizia riparativa) o al giudice dell'esecuzione (per pene sostitutive) nei termini e modi previsti dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32324/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32325/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32326/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32327/2023 del 26/07/2023
- Sentenza penale · 26 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32328/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →