Sentenza del 01/10/2015 n. 19597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L.L. ha impugnato l'avviso di mora relativo all'imposta di registro applicata alla sentenza di omologazione del concordato preventivo della società M. L. S.p.A. Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione, la definitività dell'atto per mancata notifica e la misura dell'imposta, sostenendo che l'imposta di registro dovesse essere applicata in misura fissa e non proporzionale. Ha inoltre dedotto che la successiva risoluzione del concordato e la dichiarazione di fallimento avrebbero fatto venir meno l'obbligo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori rientri nella previsione degli atti di omologazione di cui all'art. 8, lett. g), della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. Di conseguenza, l'imposta di registro doveva essere applicata in misura fissa e non proporzionale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo di L.L. Le spese dei giudizi sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 8, lett. g), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori rientra nella categoria generale degli atti di omologazione e sconta l'imposta di registro in misura fissa, non proporzionale.
Art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
Art. 139 c.p.c.
La norma disciplina la notificazione degli atti a mani proprie o presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario; la relativa questione è stata esaminata nei gradi precedenti, ma è rimasta assorbita dalla decisione favorevole sul regime dell'imposta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16, comma 3
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla definitività dell'avviso di liquidazione, ma il motivo è stato dichiarato assorbito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
La norma è stata richiamata con riferimento all'impugnabilità autonoma dell'avviso di mora in caso di omessa o invalida notifica dell'atto presupposto; la Corte non ha deciso tale questione perché ha accolto il ricorso per il diverso motivo relativo alla misura dell'imposta.
Art. 112 c.p.c.
La disposizione riguarda il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura di omessa pronuncia sulla successiva risoluzione del concordato è stata dichiarata assorbita.
Massime di principio
- Per individuare la misura dell'imposta di registro applicabile a un provvedimento giudiziario occorre qualificare l'atto secondo il suo contenuto e la categoria normativa specifica, privilegiando il criterio nominalistico quando la tariffa contempla genericamente gli atti di omologazione.
- La sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, secondo il principio affermato dalla Corte, è soggetta a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo autonomo e decisivo, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti senza essere esaminati nel merito.
- La successiva risoluzione del concordato o dichiarazione di fallimento non è stata decisiva in questa pronuncia: la controversia è stata risolta sulla base dell'errata applicazione della misura proporzionale dell'imposta.
- In generale, la validità della notifica dell'atto presupposto e l'impugnabilità dell'atto successivo possono essere questioni decisive, ma devono essere esaminate solo se non risulta già fondato un diverso motivo di ricorso.
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