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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21054/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta ipotecaria e catastale relativo a un immobile trasferito in sede fallimentare e poi rivenduto. Nel primo giudizio il consorzio acquirente originario ha contestato la rettifica del valore effettuata dall'Ufficio, deducendo che la CTR aveva erroneamente valorizzato la stima UTE e i valori OMI senza confrontarli con la perizia di parte e con una consulenza tecnica giudiziaria prodotta dalla contribuente. Nel secondo giudizio, promosso sull'identico avviso dalla società di leasing che aveva acquistato l'immobile dal consorzio, l'Agenzia delle entrate ha censurato la decisione regionale che aveva dato rilievo a una consulenza tecnica risalente al 2003 per una compravendita del 2011; la società di leasing, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale lamentando l'uso di una perizia troppo risalente, la motivazione apparente, l'omesso esame della propria perizia di parte, l'omessa pronuncia sul relativo contenuto e l'omesso esame del prezzo pagato in sede fallimentare. La Corte riunisce i ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

La decisione

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso del consorzio, respinge il terzo; nel ricorso dell'Agenzia accoglie il primo motivo principale, dichiara assorbito il secondo, accoglie il primo, secondo, terzo e quinto motivo del ricorso incidentale della società di leasing e respinge il quarto. Conseguentemente cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia alla competente Commissione tributaria regionale, che dovrà anche provvedere sulle spese di legittimità. La decisione afferma che i valori OMI, da soli, non bastano a sorreggere la rettifica; l'Ufficio deve provare con elementi ulteriori l'effettivo valore venale, e il giudice deve confrontare le contrapposte valutazioni tecniche e motivare il perché ritenga convincente una perizia rispetto all'altra.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 3, D.P.R. n. 131/1986

    "altri elementi di valutazione"

    La rettifica del valore dichiarato può fondarsi non solo su trasferimenti comparabili e reddito, ma anche su altri elementi valutativi; tuttavia, i valori OMI sono meri indici di massima e non bastano da soli a giustificare la pretesa. Se esistono atti di trasferimento comparabili entro il triennio, essi hanno rilievo decisivo nel procedimento estimativo.

  • art. 52 D.P.R. n. 131/1986

    Richiamato insieme all'art. 51 in relazione al potere di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la mancata valutazione di documenti e prove tecniche prodotti dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice tributario.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per rilevare che il ricorso riproduceva in modo specifico i dati e gli elementi fattuali posti a sostegno delle doglianze.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato in funzione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono alla Cassazione di decidere nel merito in caso di motivo fondato su omessa pronuncia ma questione di diritto infondata.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama una lettura costituzionalmente orientata che consente, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di evitare il rinvio e decidere nel merito.

  • art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    La difformità tra atto di appello notificato e depositato è sanzionata con inammissibilità solo se sostanziale e lesiva del diritto di difesa, cioè se impedisce la piena comprensione di petitum e causa petendi.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma che rinvia alla disciplina dell'appello tributario e alle formalità relative al deposito dell'atto.

  • art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione finanziaria deve provare i presupposti della rettifica del valore anche in giudizio.

  • art. 2727 c.c. ss.

    Richiamati in tema di presunzioni semplici e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Massime di principio

  • Nella rettifica del valore di immobili ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, le quotazioni OMI hanno valore meramente indiziario e non possono, da sole, fondare l'accertamento di un maggior valore o di un maggior reddito; occorrono ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
  • L'onere di dimostrare la correttezza della rettifica e dei presupposti della pretesa fiscale grava sull'Amministrazione finanziaria, anche nel processo tributario.
  • Quando l'Ufficio utilizza una stima tecnica per rettificare il valore dichiarato, il giudice deve confrontarla con le eventuali controdeduzioni e perizie di parte, spiegando perché ritenga convincente una valutazione e non l'altra; la mera affermazione di adeguatezza della stima non basta se non affronta le specifiche contestazioni.
  • Ai fini dell'art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, i trasferimenti comparabili anteriori entro tre anni hanno rilievo centrale nel giudizio estimativo; l'uso di elementi più risalenti non determina di per sé nullità dell'atto, ma incide sull'attendibilità del criterio utilizzato.
  • Nel processo tributario, la difformità tra atto di appello notificato e depositato è causa di inammissibilità solo se sostanziale, cioè se impedisce al destinatario di comprendere l'impugnazione e di difendersi efficacemente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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