Sentenza del 28/03/2018 n. 2028 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
-IRAP - Attività professionale - Autonoma organizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza dell'autonoma organizzazione, presupposto per l'applicazione dell'IRAP alle attività professionali. In particolare, doveva essere valutato se l'impiego di collaboratori e di beni strumentali eccedesse la dotazione minima necessaria per l'esercizio personale dell'attività. L'utilizzo di lavoro altrui rileva quando supera mansioni di segreteria o meramente esecutive e si concretizza in un apporto continuativo; non è invece sufficiente il ricorso occasionale a collaboratori per sostituzioni. Anche i beni strumentali devono essere considerati in concreto: se indispensabili e normalmente necessari all'attività, non dimostrano di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
La decisione
La ricostruzione giurisprudenziale esclude l'assoggettamento a IRAP quando il professionista si avvale soltanto di collaborazioni occasionali per sostituzioni e utilizza beni strumentali indispensabili e non eccedenti la normale dotazione professionale. L'imposta è dovuta solo se l'organizzazione presenta elementi aggiuntivi e autonomi, come lavoro altrui non meramente esecutivo o un apparato strumentale eccedente il minimo necessario. Sulla base del principio richiamato, l'esito è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP colpisce l'attività professionale solo quando essa sia autonomamente organizzata, ossia quando il professionista si avvalga di un'organizzazione di lavoro o di beni strumentali eccedente il minimo indispensabile.
Sentenza della Corte di cassazione n. 121078 del 17 settembre 2009
La sentenza afferma che l'impiego di collaboratori occasionali per sostituzioni non integra, da solo, un'autonoma organizzazione. Le mansioni di segreteria o meramente esecutive e i beni strumentali indispensabili, rientranti nella normale dotazione professionale, non sono sufficienti a determinare l'assoggettamento all'IRAP.
Massime di principio
- Per verificare l'applicabilità dell'IRAP a un professionista occorre valutare concretamente l'organizzazione dell'attività, non la mera esistenza di collaboratori o strumenti di lavoro.
- Il lavoro altrui assume rilievo quando è continuativo e svolge attività non meramente esecutive o di segreteria; le sostituzioni occasionali, da sole, normalmente non integrano autonoma organizzazione.
- L'utilizzo di beni strumentali non comporta automaticamente l'IRAP: se sono indispensabili e proporzionati all'attività professionale, possono rientrare nella dotazione minima normalmente necessaria.
- L'onere decisionale richiede una valutazione complessiva di durata, natura e intensità delle collaborazioni, nonché quantità e qualità dei beni strumentali impiegati.
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