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Sentenza

Sentenza n. 15872/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202609118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale negativo e giudizi individuali di mancata attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, per il sesto quadrimestre della procedura 2023-2025, nel settore scientifico-disciplinare MEDS-24/C (già MED/45)

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha impugnato la valutazione negativa ricevuta nella procedura ASN per professore di seconda fascia, deducendo: 1) contrasto immotivato tra il giudizio della Commissione e il parere pro veritate acquisito, che aveva espresso valutazioni positive sulla coerenza, qualità, continuità e rilevanza delle pubblicazioni e sull’apporto individuale; 2) contraddittorietà e illogicità del giudizio collegiale, poiché i parametri esposti erano favorevoli e non veniva indicato alcun profilo negativo capace di giustificare il diniego; 3) incongruenza tra il giudizio individuale di un commissario, dichiarato in accordo con il parere pro veritate, e le conclusioni effettivamente negative; 4) illegittimo uso della consistenza numerica della produzione scientifica complessiva come requisito autonomo e assorbente, senza soglia predeterminata né spiegazione dell’incidenza del numero di lavori sulla qualità, continuità, originalità o apporto scientifico, nonostante il superamento di due valori-soglia su tre, il possesso di sei titoli e la presentazione del massimo di dodici pubblicazioni valutabili; 5) disparità di trattamento rispetto ad altri candidati; 6) violazione dell’Allegato B al d.m. n. 120/2016, poiché non erano state rilevate carenze di originalità, rigore, innovatività o collocazione editoriale, ma era stato comunque negato il riconoscimento della maturità scientifica senza esplicitare un criterio scientifico idoneo a sorreggere il diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto decisiva la contraddittorietà del giudizio negativo e l’illegittimità del criterio utilizzato: la Commissione aveva riconosciuto il superamento di due valori-soglia su tre per l’impatto della produzione scientifica, sei titoli, dodici pubblicazioni pertinenti, buon apporto individuale, elementi di originalità e rigore e buona collocazione editoriale, senza indicare nel giudizio collegiale profili negativi idonei a spiegare la mancata abilitazione. Il parere pro veritate risultava sostanzialmente confermato dai giudizi sulle pubblicazioni, e non era stato specificamente smentito. La ragione effettiva del diniego era invece la ritenuta insufficienza quantitativa della produzione scientifica complessiva, parametro che il d.m. n. 120/2016 non consente di utilizzare autonomamente: l’impatto della produzione complessiva va accertato con i parametri e gli indicatori dell’Allegato A, mentre il numero delle pubblicazioni presentate rileva nella valutazione delle pubblicazioni sottoposte alla Commissione, congiuntamente agli altri criteri dell’art. 4. Il TAR ha quindi accolto anche le censure relative all’uso di un parametro non previsto e allo sviamento dal modello normativo; gli altri profili di ricorso non sono stati autonomamente esaminati. Ha ordinato al Ministero di rinnovare la valutazione entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, tramite una commissione diversa, nel rispetto dei principi esposti, e lo ha condannato a pagare euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. 120/2016

    l’art. 4 riguarda specificamente i criteri di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati per la valutazione ai sensi dell’art. 7, individuati nei seguenti: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”

    Il numero delle pubblicazioni è un criterio della valutazione delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 e va apprezzato insieme agli altri elementi, non come requisito quantitativo autonomo sulla produzione scientifica complessiva.

  • art. 5 d.m. 120/2016

    secondo l’art. 5 del d.m., nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”

    Per accertare l’impatto della produzione scientifica complessiva la Commissione deve utilizzare obbligatoriamente i parametri e gli indicatori dell’Allegato A; non può sostituirli con una valutazione autonoma della quantità complessiva delle pubblicazioni.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    l’art. 6 stabilisce che “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”

    L’abilitazione richiede il concorso delle due condizioni normative: valutazione positiva dell’impatto e possesso di almeno tre titoli, nonché pubblicazioni valutate secondo i criteri dell’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata. Non è ammesso aggiungere un autonomo requisito quantitativo della produzione complessiva.

  • Allegato C al d.m. 120/2016

    l’allegato precisa anche che per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell’articolo 10, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale e che “ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c)”

    Nei settori bibliometrici l’impatto della produzione scientifica complessiva è positivo quando sono raggiunti almeno due dei tre valori-soglia; la Commissione non può negare tale esito sulla base di un diverso criterio quantitativo non previsto.

  • art. 8, comma 5, d.P.R. 95/2016

    nel caso di specie, invero, non essendo il settore scientifico-disciplinare MEDS-24/C direttamente rappresentato all’interno della Commissione all’uopo nominata, quest’ultima ha proceduto, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 95/2016, ad acquisire il parere pro veritate di un esperto disciplinare, individuato nella Prof.ssa Rosaria Alvaro

    La disposizione consente l’acquisizione di un parere pro veritate da parte di un esperto disciplinare quando il settore scientifico-disciplinare non sia direttamente rappresentato nella Commissione; nel caso deciso, tuttavia, il parere non è stato ritenuto legittimamente superato da una motivazione specifica.

Massime di principio

  • Nelle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale relative a settori bibliometrici, l’impatto della produzione scientifica complessiva deve essere accertato mediante gli indicatori e i valori-soglia previsti dall’Allegato C al d.m. n. 120/2016; una volta raggiunti almeno due valori-soglia su tre, la Commissione non può fondare il diniego su un autonomo giudizio di insufficienza quantitativa della produzione complessiva.
  • Il numero delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione di merito rileva secondo l’art. 4 del d.m. n. 120/2016, insieme alla coerenza, all’apporto individuale, alla qualità, alla collocazione editoriale, alla continuità e alla rilevanza scientifica; non può essere trasformato in una soglia quantitativa autonoma e assorbente non prevista dalla disciplina.
  • Quando il giudizio collegiale riconosce elementi favorevoli nei parametri e nelle pubblicazioni, ma conclude per la mancata abilitazione senza indicare profili negativi idonei a sorreggere la conclusione, la valutazione è contraddittoria e illogica; se vi è un parere pro veritate sostanzialmente concorde con gli elementi favorevoli, il suo superamento richiede una specifica motivazione.
  • Annullato il giudizio negativo di abilitazione per uso di un criterio estraneo al modello normativo e per contraddittorietà, la rinnovazione della valutazione può essere ordinata a una commissione diversa, entro il termine fissato dal giudice e nel rispetto dei principi enunciati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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