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Sentenza

Sentenza del 25/07/2024 n. 148 - Corte Costituzionale

Famiglia - Impresa familiare - Diritti e tutele del familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare - Inclusione anche del convivente di fatto - Codice civile, artt. 230-bis, in particolare terzo comma, e 230-ter. - Costituzione, artt. 2, 3, 4, 35, 36, e 117, primo comma; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 9; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 8 e 12.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava che l'art. 230-bis c.c., nella parte in cui elenca i "familiari" e delimita l'ambito dell'impresa familiare, esclude ingiustificatamente il convivente di fatto che presti in modo continuativo la propria attività lavorativa nell'impresa dell'altro convivente; inoltre, censurava la disparità di tutela prevista dall'art. 230-ter c.c. (introdotto dalla legge n. 76/2016) che riconosce al convivente di fatto diritti patrimoniali limitati rispetto al familiare. La questione sollevata è di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché dell'art. 9 CDFUE e dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU.

La decisione

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, c.c., nella parte in cui non include il "convivente di fatto" tra i familiari e in cui non considera impresa familiare anche quella cui collabora il convivente di fatto. In conseguenza, ha dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter c.c., ritenendolo lesivo perché attribuiva al convivente una tutela patrimoniale e partecipativa inferiore rispetto a quella riconosciuta ai familiari dall'art. 230-bis. La Corte ha quindi esteso la tutela dell'impresa familiare ai conviventi di fatto stabili, riconoscendo loro le stesse prerogative patrimoniali e partecipative spettanti ai coniugi e alle parti dell'unione civile.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 230-bis (Impresa familiare)

    "il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento... e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda..."

    La Corte ha ritenuto che la disposizione, come formulata nel terzo comma escludendo il convivente di fatto, è incostituzionale perché priva di tutela il lavoro continuativo del convivente e viola i principi costituzionali sul lavoro, sull'eguaglianza e sulla retribuzione.

  • Codice civile, art. 230-ter (Diritti del convivente)

    "Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili..."

    La norma è stata dichiarata incostituzionale in via consequenziale perché riconosceva al convivente una tutela più ridotta rispetto a quella ora estesa per via costituzionale tramite l'art. 230-bis.

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76

    "si intendono per 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale"

    La legge ha definito e regolamentato la convivenza di fatto e introdotto l'art. 230-ter; la Corte ha utilizzato la definizione di conviventi di fatto per individuare i soggetti da includere nell'ambito dell'impresa familiare.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 117

    Gli artt. 2 e 3 sono stati richiamati per valorizzare la tutela delle formazioni sociali e il principio di uguaglianza; gli artt. 4, 35 e 36 per la tutela del lavoro e della giusta retribuzione; l'art. 117 (in relazione a CEDU) per l'obbligo di conformità al quadro convenzionale europeo.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 9

    Richiamato per sostenere che il diritto di sposarsi è distinto dal diritto di fondare una famiglia e che la Carta riconosce la meritevolezza delle famiglie di fatto.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 8 e 12

    Gli artt. 8 (vita privata e familiare) e 12 (diritto di sposarsi) sono stati invocati, e la giurisprudenza della Corte EDU considera spesso le convivenze stabili come "vita familiare" meritevole di tutela, influenzando l'interpretazione costituzionale.

  • Disposizioni preliminari al codice civile, art. 11 (irretroattività)

    Richiamato nel dibattito sulla non retroattività dell'art. 230-ter (legge 2016) rispetto a fatti anteriori; la Corte ha valutato la questione temporale ma ha ritenuto comunque necessario estendere la tutela.

Massime di principio

  • Il convivente di fatto stabile che presta attività lavorativa continuativa nell'impresa familiare è ora da considerarsi "familiare" ai sensi dell'art. 230-bis c.c. e ha diritto alle stesse prerogative patrimoniali e partecipative riconosciute al coniuge e alla parte dell'unione civile.
  • Per ottenere tutela è necessario provare la stabile convivenza (secondo la definizione della legge n. 76/2016: legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale) e la continuità e rilevanza dell'apporto lavorativo (costanza, regolarità e contributo alla produttività/incremento dell'impresa).
  • La tutela riconosciuta comprende diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili e agli incrementi dell'azienda, nonché diritti partecipativi decisionali previsti dall'art. 230-bis; è pertanto possibile chiedere la liquidazione della quota spettante al convivente collaboratore.
  • Pur restando distinta la posizione del convivente rispetto al coniuge sul piano formale, la differenza di trattamento è illegittima quando si traduce nell'assenza di tutela del lavoro e della retribuzione: il controllo è di ragionevolezza e tutela i diritti fondamentali (dignità, lavoro, giusta retribuzione).
  • In fase probatoria è utile produrre elementi quali la dichiarazione anagrafica di convivenza, documentazione (iscrizione imprese, fatture, registri, contributi, testimonianze), durata e modalità della collaborazione, partecipazione alla gestione o incremento dell'azienda.
  • Attenzione al profilo temporale: la legge n. 76/2016 e l'art. 230-ter erano originariamente non retroattivi; in situazioni anteriori al 2016 va valutata la rilevanza della decisione costituzionale e le conseguenze pratiche sui rapporti chiusi prima della riforma, facendo riferimento alla giurisprudenza sul regime di applicazione delle norme novative.

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