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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33268/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Pescara per il delitto di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di varie norme di rito e nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione di atti processuali (tra cui la sentenza di primo grado, avviso di conclusione indagini e decreto di giudizio), deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità; (2) censura della motivazione circa la qualificazione dell'aggravante della violenza sulle cose e deduzione sull'insussistenza della querela alla luce del d.lgs. n. 150/2022 (modifica della procedibilità per taluni reati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e per altra parte precluso: la mancata traduzione della sentenza di primo grado non ha determinato nullità perché la traduzione non era stata tempestivamente richiesta dall'imputata e dunque non poteva posticipare i termini di impugnazione; la mancata traduzione di atti anteriori (decreto di citazione) configura una nullità di tipo intermedio che, non essendo stata tempestivamente eccepita, è sanata e quindi preclusa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e, in ogni caso, precluso perché non proposto in appello; inoltre la questione della sopravvenuta procedibilità a querela non è stata esaminata per inammissibilità del ricorso, conformemente alla giurisprudenza che esclude l'effetto di modifiche procedurali sopravvenute sui giudicati sostanziali pendenti in Cassazione. Per l'inammissibilità complessiva il ricorso è condannato alle spese e la ricorrente è condannata a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Va applicato per la limitazione delle censure in cassazione, ossia i motivi devono essere enunciati nei limiti necessari per la motivazione; utilizzato per valutare l'ammissibilità formale del ricorso

  • artt. 143, 179, 610, 415-bis, 178 e 180 cod. proc. pen.

    Articoli richiamati dalla ricorrente per contestare profili di nullità e richieste di traduzione; la Corte ha ritenuto le censure o infondate o precluse per mancata tempestiva eccezione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma che ha modificato la procedibilità di alcuni reati introducendo la procedibilità a querela: la Corte chiarisce che la sopravvenuta procedibilità a querela non incide automaticamente sui giudicati sostanziali pendenti in Cassazione e non prevale sull'inammissibilità del ricorso

  • art. 23 comma 8, d.l. n. 127/2020 (e successive proroghe/estensioni)

    Richiamato per la disciplina della trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti; la Corte ha trattato il ricorso in base a tale disciplina

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la preclusione delle questioni non proposte in appello: la Corte lo applica per escludere l'esame del motivo relativo all'aggravante quando non era stato dedotto in appello

  • art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex L. 23/6/2017, n. 103)

    Norma che consente la condanna alle spese e all'accessorio in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mancata traduzione della sentenza nella lingua dell'imputato non determina automaticamente la nullità: la traduzione deve essere tempestivamente richiesta dall'imputato per sospendere i termini di impugnazione; in mancanza la nullità non opera.
  • L'omessa traduzione di atti anteriori (es. decreto di citazione) può costituire una nullità di tipo intermedio, ma questa va eccepita tempestivamente: se non sollevata in tempo si considera sanata e quindi preclusa in sede di legittimità.
  • Le questioni non dedotte in sede di appello sono in linea di principio precluse in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto è essenziale sollevare tempestivamente i profili rilevanti nelle fasi procedurali precedenti.
  • Censure generiche o non specificamente motivate sulla configurazione di circostanze aggravanti sono improcedibili: la Cassazione richiede concretezza e specificità nella doglianza.
  • La sopravvenuta modifica della procedibilità (es. trasformazione in reato procedibile a querela) non incide automaticamente sui giudicati sostanziali pendenti in Cassazione e non può, di per sé, fondare l'ammissibilità di un ricorso già viziato o precluso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti (condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende), quindi va valutato con attenzione il profilo dell'ammissibilità prima di proporre ricorso in Cassazione.

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