Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un fondo rustico originariamente di proprietà della madre delle parti e poi acquistato per successione dalla figlia, che ha agito contro il fratello chiedendo il rilascio del bene, il risarcimento del danno per l'asserita occupazione sine titulo e, in subordine, l'accertamento del canone dovuto se fosse esistito un rapporto di affitto. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, ordinando il rilascio e riconoscendo un'indennità di occupazione. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione ritenendo provata l'esistenza di un contratto di affitto agrario fino al 2028 sulla base di quietanze di canoni sottoscritte dal padre delle parti. Con il ricorso per cassazione si è dedotta, in sintesi: l'erronea affermazione della necessità della querela di falso per contestare tali quietanze; l'erronea qualificazione del padre come delegato/rappresentante della proprietaria, senza adeguata motivazione e in violazione delle regole sulla prova documentale; l'erronea sussunzione della fattispecie nel regime delle scritture provenienti da terzi dotate di particolare efficacia sostanziale; e, infine, la violazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio e dei requisiti per ritenere provato un contratto di affitto agrario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea l'impostazione della Corte d'appello, che aveva considerato necessaria la querela di falso per contestare quietanze sottoscritte da un terzo estraneo alla lite, senza verificare se quel terzo fosse davvero rappresentante della proprietaria o se le scritture fossero solo meri indizi liberamente valutabili. La motivazione della sentenza impugnata è stata reputata, sul punto, apparente e in parte omessa, poiché non chiariva né la base del preteso rapporto di delega, né se il riempimento dei fogli firmati in bianco fosse absque pactis o contra pacta, né quali elementi provassero il contratto di affitto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà rivalutare liberamente il valore probatorio delle quietanze e, in ogni caso, verificare rigorosamente la sussistenza del rapporto di affitto e l'eventuale potere rappresentativo del terzo che aveva sottoscritto i documenti. Spese rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Il convenuto che afferma l'esistenza di un contratto di affitto ha l'onere di provarla; la parte che invoca il rapporto contrattuale deve fornire prova rigorosa dei fatti costitutivi del proprio assunto.
art. 2702 c.c.
La scrittura privata non proveniente dalla parte o da un suo soggetto direttamente riferibile non è assistita dalla piena efficacia probatoria tipica della scrittura privata riconducibile alla parte; se proviene da terzo, di regola è liberamente valutabile come indizio.
art. 1325 c.c.
La Corte richiama i requisiti del contratto per censurare l'affermazione del rapporto di affitto senza adeguata dimostrazione degli elementi costitutivi.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta apparente/insufficiente sul punto decisivo della qualificazione delle quietanze e della sussistenza del rapporto di affitto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento.
art. 214 c.p.c.
La regola del disconoscimento e della contestazione piena della scrittura privata non opera, di regola, per gli atti provenienti da terzi estranei, che restano liberamente apprezzabili.
artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il deposito della memoria.
Massime di principio
- Le scritture private provenienti da un terzo estraneo al giudizio sono, di regola, liberamente valutabili dal giudice e non richiedono querela di falso per essere contestate, salvo che abbiano una particolare portata sostanziale perché direttamente riferibili a una parte o al suo rappresentante.
- La necessità della querela di falso non può essere affermata in modo apodittico: occorre verificare in concreto se il sottoscrittore terzo sia effettivamente munito di poteri rappresentativi o se il documento sia altrimenti imputabile sul piano sostanziale alla parte.
- Quando un contratto viene desunto da quietanze o documenti sottoscritti da soggetto diverso dalla parte che si assume obbligata, la prova del rapporto negoziale richiede un accertamento rigoroso sulla provenienza, sull'attendibilità del documento e sui poteri del sottoscrittore, senza automatismi probatori.
- Se la prova documentale è contestata e il giudice non chiarisce le ragioni della sua attendibilità né il fondamento giuridico della sua efficacia, la motivazione della decisione è viziata per apparenza o omissione su un punto decisivo.
- L'onere di provare l'esistenza del contratto e dei relativi presupposti grava sulla parte che lo allega a proprio favore, specie quando da esso dipenda il rigetto della domanda di rilascio o di occupazione sine titulo.
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