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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1273/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma del 22/06/2023 con unico motivo: violazione di legge (richiamando artt. 321 co.2 c.p.p. e 12-bis co.1 d.lgs. 74/2000), sostenendo che la motivazione fosse meramente apparente e che il Tribunale avesse impropriamente scaricato sul terzo l'onere di provare l'esclusiva titolarità dei beni sequestrati. In sostanza, la Lauro lamentava che si fosse invertito l'onere probatorio spettante all'accusa circa la disponibilità dei beni da parte dell'indagato.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso in materia di misure reali sia consentito solo per vizio di motivazione consistente nell'inesistenza o nella mera apparenza della motivazione stessa; qui invece la censura denunciava un’insufficienza o divergenza della motivazione (motivazione comunque presente e non apparente). Il Tribunale del riesame aveva motivato ricollegando la disponibilità dei beni a circostanze concrete: convivenza tra la ricorrente e Acampa, assenza di documentazione probatoria della proprietà dei beni reclamati, dichiarazioni di Acampa in ordine alla pertinenza dei beni (anche se poi parzialmente rettificate), occultamento dei beni in un controsoffitto e la non compatibilità dell'origine lecita con il loro occultamento. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la "disponibilità" rilevante ai fini del sequestro/confisca è una nozione di fatto (possesso/disponibilità economica) e non coincidente con la mera proprietà civilistica. Per l'inammissibilità è stata ordinata la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p. comma 2

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione dell'ordinanza; la Corte segnala che la censura, volta in realtà a lamentare insufficienza della motivazione, non rientra nella limitata ipotesi di motivazione assente o meramente apparente ammessa per il ricorso in materia di misure reali

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000 comma 1

    Richiamato dalla ricorrente (collegato alla normativa sui profitti del reato/ confisca); non emerge dalla decisione una reinterpretazione specifica della norma, la censura era comunque inquadrata come vizio di motivazione

  • art. 325 c.p.p.

    La Corte richiama la giurisprudenza su tale articolo per precisare che, nel ricorso per Cassazione sulle misure cautelari reali, per violazione della motivazione si intende soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione stessa

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna della parte alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte, non ravvisando colpa grave, ha fissato equitativamente in euro 3.000,00 la somma da versare

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/04/2016

    Richiamato quale base normativa per la redazione semplificata della motivazione

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è ammesso solo se sussiste l'assenza o la mera apparenza della motivazione; le doglianze che contestano l'insufficienza logica o probatoria della motivazione sono, di regola, inammissibili.
  • La "disponibilità" del bene ai fini del sequestro/confisca va intesa in termini sostanziali (possesso, controllo, inserimento nella sfera economica dell'indagato) e non è coincidente con la sola titolarità civilistica della proprietà.
  • Fatti come convivenza, occultamento dei beni, dichiarazioni dell'indagato che li attribuiscono a sé, e la mancata produzione di titoli di proprietà possono legittimamente fondare il convincimento del giudice sulla disponibilità del bene da parte dell'indagato.
  • Per il terzo che contesta il sequestro è essenziale produrre documentazione probatoria tempestiva e chiara (titoli di proprietà, prove di acquisto con fondi propri, elementi contabili) e spiegazioni coerenti sulle ragioni della presenza dei beni; l'assenza di tali elementi indebolisce la difesa del terzo.
  • Se una censura in Cassazione mira, in realtà, a rimettere in discussione il giudizio di merito o l'apprezzamento delle prove piuttosto che a dimostrare la totale mancanza di motivazione, il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
  • La proposizione di ricorso in Cassazione infondato può comportare spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; l'importo può essere commisurato in mancanza di colpa grave della parte.

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