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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15544/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità secondo il principio richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal giudice dell'udienza preliminare, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla misura della pena concordata e applicata. Dalla motivazione emerge che il ricorrente contestava, in sostanza, la quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione a una serie di episodi di traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano generiche, prive di fondamento e comunque non deducibili nei limiti di impugnazione previsti per il patteggiamento, richiamando l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile ratione temporis alla richiesta formulata dopo il 3 agosto 2017. Ha inoltre osservato che non vi era una prova liquida della ipotesi meno grave e che la pena concordata rientrava nella cornice edittale, essendo la pena base indicata in misura prossima al minimo.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso, la sentenza impugnata era una sentenza di patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen.

    delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità delle censure sulla misura della pena, trattandosi di doglianze escluse o comunque non consentite

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen

    prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi per applicare la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, le censure sono ammissibili solo nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è deducibile una contestazione generica o meramente valutativa sulla misura della pena concordata quando essa rientri nella cornice edittale.
  • La doglianza sulla quantificazione della pena nel patteggiamento è inammissibile se non si confronta con i ristretti motivi di ricorso consentiti per tale rito e se non emerge una prova univoca della diversa qualificazione più favorevole invocata dal ricorrente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, alla condanna alle spese processuali segue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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