Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31172/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma del sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni sino a 576.486,25 euro nella disponibilità di Piscopo, indagato per corruzione e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Lamentate due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione del periculum in mora, con contestazione dell'erroneo presupposto che il sequestro sia automatico/obbligatorio ai sensi dell'art. 321, comma 2-bis c.p.p.; 2) violazione di legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale riportato pedissequamente le argomentazioni del GIP senza valutare elementi concreti contrari al pericolo (tra cui l'annullamento della misura personale, la distanza temporale dei fatti dal 2019, la perdita della qualifica di primario e l'esistenza di una polizza assicurativa del 2022 sottoposta a vincolo). Si deduce che non sussisteva un concreto rischio di alienazione o dispersione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Benevento per nuovo esame. La Corte ha richiamato e applicato i principi della giurisprudenza (tra cui la pronuncia 'Ellade' delle Sezioni Unite) secondo i quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche ex art. 321 comma 2-bis c.p.p., richiede sempre una motivazione concisa anche sul periculum in mora rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo; l'unica eccezione è per le cose la cui fabbricazione, uso o detenzione costituisca di per sé reato, per le quali può bastare la confiscabilità 'ex lege'. La Corte ha censurato il Tribunale per avere ritenuto non necessaria la motivazione sul periculum in mora e per avere impropriamente equiparato il rischio di reiterazione del reato al rischio di alienazione dei beni, senza spiegare il nesso. Impone al giudice di rinvio di valutare nuovamente, con adeguata motivazione e secondo i criteri di proporzionalità e adeguatezza, la legittimità e i limiti del sequestro preventivo.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen., comma 2 e comma 2-bis

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede la motivazione anche sul periculum in mora; non è sufficiente la sola constatata confiscabilità del bene, salvo la specifica ipotesi delle cose la cui detenzione o uso costituisce reato 'ex lege'. L'art. 321 comma 2-bis non legittima un automatismo decisionale.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca; il sequestro preventivo funzionale alla confisca deve essere giustificato in relazione alla necessità di preservare l'efficacia della futura ablazione patrimoniale e richiede valutazione del periculum in mora.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Riferito dalla giurisprudenza nel dibattito sulla penalità della confisca; la Corte ha escluso che la mera confiscabilità ai sensi di norme come l'art. 322-ter possa sostituire la necessaria motivazione sul periculum in mora per l'adozione di sequestro preventivo.

  • legge 27 marzo 2001, n. 97 (art. 6, comma 3) - contesto normativo dell'introduzione del comma 2-bis

    La modifica normativa mirava a rendere più stringenti gli interventi reali nelle ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione, ma non può giustificare una deroga all'obbligo di motivazione sul periculum in mora né fondare un automatismo nel sequestro.

Massime di principio

  • Anche quando il sequestro è finalizzato alla confisca per reati contro la pubblica amministrazione (art. 321, comma 2-bis), il giudice deve motivare il periculum in mora: non è ammesso un automatismo basato solo sulla confiscabilità del bene.
  • Non è sufficiente evocare il rischio di 'reiterazione' delittuosa per giustificare il pericolo di dispersione o alienazione dei beni: il giudice deve spiegare il nesso concreto fra comportamento e rischio per il patrimonio.
  • La motivazione deve indicare circostanze fattuali che rendono plausibile la modifica, dispersione, deterioramento, uso o alienazione dei beni nel periodo antecedente alla sentenza; in assenza di tali elementi la misura reale è ingiustificata.
  • Devono essere applicati i criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta e nella durata della misura reale; il giudice deve valutare alternative meno afflittive.
  • Se il bene è tale che la sua detenzione, uso o fabbricazione costituisce reato 'ex lege', la motivazione può limitarsi alla confiscabilità; negli altri casi occorre una valutazione più articolata.
  • Elementi oggettivi che indeboliscono il periculum (distanza temporale dei fatti, perdita di posizione di potere, esistenza di vincoli sui beni, atti formali di bloccaggio) devono essere considerati e adeguatamente ponderati dal giudice del riesame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.