Cassazione Penale, Sentenza n. 40350/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta custodia cautelare in carcere dal 26/09/2010 al 26/01/2012. Santamaria era stato sottoposto a custodia cautelare su provvedimento del G.I.P. di Napoli per gravi indizi relativi a reati connessi all'uso di arma e ad estorsione collegata a presunti crediti per videogiochi truccati. In dibattimento il Tribunale lo condannò, ma la Corte d'appello di Napoli lo assolse il 26/01/2012 perché non provato il possesso e l'uso dell'arma; rimase invece accertata una telefonata minacciosa del 12/09/2009 nella quale Santamaria disse a Della Pia: "te la faccio vedere nera". Il ricorrente lamentava illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva negato l'indennizzo, sostenendo che l'atteggiamento processuale non poteva essere considerato causa della misura cautelare e che non vi fu dolo o colpa grave idonei a far perdere il diritto all'equa riparazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e va valutato ex ante se il comportamento del ricorrente abbia gravemente ingannato l'autorità cautelare. Pur essendo Santamaria assolto con riguardo al possesso e all'uso dell'arma, la sentenza di merito aveva accertato la minaccia telefonica e la Corte ha ritenuto che tale condotta, penalmente rilevante e prevedibile motivo di intervento dell'autorità, abbia contribuito a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse e quindi osti al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p. La Corte ha altresì dichiarato irrilevante, ai fini della decisione, la questione secondaria relativa al mancato chiarimento in sede di interrogatorio, essendo sufficiente la rilevanza della condotta minatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero.
Norme richiamate
legge 14 ottobre 1974 n. 497, artt. 10, 12 e 14
Risultano essere le norme richiamate nel capo d'imputazione originario; la Corte ricorda che tali contestazioni costituiscono il quadro indiziario esaminato ex ante ai fini della misura cautelare.
art. 81 comma 2, art. 56 e art. 620 cod. pen.
Norme penali richiamate nell'imputazione (concetto di partecipazione e specifiche fattispecie): la loro richiamata presenza delinea i reati per i quali venne disposta la cautela e costituisce parte del quadro indiziario valutato.
art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203
Aggravante contestata in origine e poi esclusa dal Tribunale per il riesame; la Corte rileva tale vicenda ma osserva che l'esclusione parziale non esclude la rilevanza degli altri elementi indiziari.
art. 393 cod. pen.
La condotta minatoria accertata in sentenza di merito è stata ricondotta a questa fattispecie, e la Corte utilizza tale qualificazione per ritenere la condotta penalmente rilevante e idonea a giustificare il sospetto iniziale che motivò la custodia cautelare.
art. 314 comma 1 cod. proc. pen.
Dispositivo che regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione: la Corte applica il criterio che esclude il diritto all'indennizzo quando la privazione della libertà sia dipesa da condotta dolosa o gravemente colposa dell'interessato che abbia contribuito a ingenerare l'apparenza della fondatezza dell'accusa.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale e va compiuto con un'analisi ex ante del quadro indiziario esistente al momento della misura cautelare.
- Anche se l'imputato viene assolto nel processo penale, può essergli negata l'equa riparazione se emerge che con una condotta dolosa o gravemente colposa ha dato o concorso a dare causa alla misura cautelare.
- Condotte extraprocessuali penalmente rilevanti (es. minacce provate) possono essere considerate idonee a creare l'apparenza di fondatezza dell'accusa e dunque ostare all'indennizzo.
- Non è necessario che la condotta incriminata sia stata accertata ai fini della condanna; è sufficiente che nei fatti accertati o non negati nel processo di merito emergano elementi che giustifichino, ex ante, l'intervento cautelare.
- L'omissione di chiarimenti in fase di interrogatorio può integrare un elemento valutabile, ma la Corte può ritenere sufficiente anche la sola condotta minatoria per escludere il diritto all'indennizzo.
- La valutazione dell'eventuale responsabilità ai fini dell'indennizzo è concentrata sulla prevedibilità di reazione dell'autorità giudiziaria di fronte ai comportamenti dell'indagato; se tale prevedibilità sussiste, l'indennizzo può essere escluso.
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