Cassazione Penale, Sentenza n. 33964/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 21 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta del condannato di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge, in relazione all’art. 121 c.p.p., e vizio di motivazione per l’omessa considerazione della memoria difensiva e degli allegati, dai quali, secondo la difesa, risultavano l’insussistenza della guida in stato di ebbrezza e l’assenza di iscrizioni per attività di spaccio di stupefacenti; 2) vizio di motivazione e travisamento della nota dei Carabinieri del 14 gennaio 2026 sulla conflittualità con la compagna, nonché omessa attivazione dei poteri istruttori d’ufficio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione del progetto lavorativo e sulla ritenuta pericolosità sociale. La difesa ha insistito per l’accoglimento con memorie del 19 maggio e del 30 giugno 2026; il Procuratore generale ha chiesto il rigetto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente l’inidoneità del domicilio, sulla base di diciassette interventi delle forze dell’ordine attivati da segnalazioni dei vicini per la conflittualità tra il condannato e la compagna, la quale aveva più volte chiesto che l’uomo fosse allontanato dall’abitazione. Ha inoltre considerato che il condannato non aveva risposto alla convocazione dell’UEPE e non svolgeva attività lavorativa. Poiché l’inidoneità del domicilio era sufficiente a escludere la praticabilità della misura, le contestazioni relative alla guida in stato di ebbrezza e all’attività di spaccio non erano decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i tre motivi. Ha ribadito che la concessione dell’affidamento in prova richiede una valutazione prognostica concreta e complessiva, fondata sugli elementi relativi alla personalità e alla situazione del condannato, con particolare riguardo alla condotta successiva ai fatti e alle prospettive di reinserimento; la valutazione del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente. Nel caso concreto, la motivazione sull’inidoneità del domicilio e sugli ulteriori elementi relativi alla mancata presentazione all’UEPE e all’assenza di lavoro non presentava vizi manifesti. Accertata l’inidoneità del domicilio, le doglianze sugli asseriti errori relativi alla guida in stato di ebbrezza e allo spaccio non incidevano sulla decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione pronunciata il 10 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.
L’affidamento in prova presuppone una prognosi ragionevole di reinserimento sociale, da formulare sulla base dell’osservazione della personalità e degli altri elementi conoscitivi disponibili; la sua praticabilità va valutata concretamente anche in relazione all’idoneità del domicilio.
art. 121 c.p.p.
La sentenza riferisce che il ricorrente ha dedotto «Violazione di legge in relazione all’art. 121 cpp e vizio di motivazione quanto alla memoria difensiva depositata e ai relativi allegati»; la Corte non formula una distinta interpretazione della disposizione e rigetta la doglianza nel quadro della valutazione complessiva dei motivi.
La disposizione è richiamata come fondamento di una doglianza sull’omessa considerazione della memoria difensiva e dei relativi allegati, ma la Corte non enuncia uno specifico principio interpretativo autonomo sull’articolo.
Massime di principio
- La concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione concreta e complessiva sulla possibilità di reinserimento sociale, basata sull’osservazione della personalità e sulle acquisizioni relative al condannato; non opera una presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità.
- Nel formulare la prognosi per l’affidamento in prova devono essere considerati gli elementi disponibili, tra cui il reato, i precedenti e gli eventuali procedimenti pendenti, le informazioni di polizia, la condotta successiva alla condanna, l’indagine socio-familiare, la situazione attuale e le prospettive di reinserimento. La gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non sono, da soli, decisivi in senso negativo.
- Per l’affidamento in prova non è necessario dimostrare una completa revisione critica del passato o un ravvedimento già compiuto; è sufficiente che dagli esiti dell’osservazione emerga che il processo critico sia almeno avviato e che la residua pericolosità possa essere affrontata con gli strumenti dell’ordinamento penitenziario.
- L’inidoneità del domicilio indicato può, da sola, escludere la praticabilità dell’affidamento in prova al servizio sociale; in tal caso, ulteriori contestazioni su elementi non decisivi per tale conclusione non impongono un diverso esito.
- La valutazione prognostica sull’idoneità della misura appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione è adeguata, concreta e non manifestamente illogica.
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