Ordinanza n. 181/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del 2 febbraio 2026 con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro stagionale prot. n. P-LT/L/Q/2025/110441.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 2 febbraio 2026 con cui è stata archiviata l'istanza di nulla osta al lavoro stagionale presentata per il tramite di un datore di lavoro agricolo. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava l'accertamento dell'incapacità economica del datore di lavoro. In sede cautelare il ricorrente non ha fornito elementi idonei a smentire la correttezza dell'accertamento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di un evidente fumus boni iuris. Alla prima delibazione propria della fase cautelare, l'accertamento dell'incapacità economica del datore di lavoro agricolo è stato ritenuto non irragionevole e non adeguatamente smentito dal ricorrente. Il giudice ha inoltre rilevato che l'amministrazione aveva applicato i criteri specificamente previsti dal § 2.7 della circolare interministeriale del 16 ottobre 2025, adottata in attuazione dell'art. 9, comma 4, d.P.C.M. 2 ottobre 2025, e richiamati dalle circolari INL indicate nell'ordinanza. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata valutata sulla base dei presupposti cautelari, con particolare riguardo al fumus boni iuris.
art. 9, comma 4, d.P.C.M. 2 ottobre 2025
Costituisce la base normativa di diretta attuazione della circolare interministeriale che stabilisce i criteri applicati per l'accertamento rilevante ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro stagionale.
§ 2.7 circolare interministeriale prot. n. 8047 del 16 ottobre 2025
Prevede i criteri specifici applicati dall'amministrazione per l'accertamento dell'incapacità economica del datore di lavoro agricolo; la loro applicazione è stata ritenuta, in sede cautelare, non irragionevole.
circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022
È richiamata quale fonte contenente criteri rilevanti per l'accertamento eseguito dall'amministrazione.
circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023
È richiamata quale ulteriore fonte dei criteri applicati dall'amministrazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla prima delibazione, l'atto risulti fondato sull'applicazione di criteri normativamente o amministrativamente predeterminati, l'accertamento non appaia irragionevole e il ricorrente non abbia fornito elementi idonei a smentirne la correttezza.
- Nelle procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, l'accertamento dell'incapacità economica del datore di lavoro può giustificare l'archiviazione dell'istanza quando sia compiuto applicando i criteri specificamente previsti dalla disciplina attuativa richiamata dal giudice.
- La mera contestazione dell'accertamento amministrativo non è sufficiente, in sede cautelare, a integrare il fumus boni iuris se il ricorrente non dimostra l'irragionevolezza dell'istruttoria o l'erronea applicazione dei criteri pertinenti.
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