Cassazione Penale, Sentenza n. 4790/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile Gregori Riccardo ha impugnato la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva assolto il fratello Daniele dall'accusa di appropriazione indebita relativa a Euro 45.000 incassati tramite assegno tratto su conto cointestato ai genitori. I motivi principali del ricorso in Cassazione sono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 110 c.p. (sostegno che la somma era nella disponibilità della parte offesa per effetto della successione e che la condotta integrerebbe appropriazione indebita o comunque concorso di persone); (2) mancata ammissione di prova decisiva (perizia grafica sull'assegno) e possibile riqualificazione del fatto in furto aggravato; (3) censura circa la valutazione sulla tempestività della querela e sulla percezione del momento della conoscenza del fatto da parte della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale aveva affrontato le questioni sollevate, in particolare la genuinità della firma sull'assegno e la tardività della querela. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, poiché il reato sulle ipotesi prospettate (furto aggravato) sarebbe procedibile a querela tra fratelli non conviventi ai sensi dell'art. 649 comma 2 c.p., la tardività della querela avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione penale che, se affermata, avrebbe dovuto precludere ogni valutazione di merito. Pur rilevando tale correzione di motivazione, la Corte ha confermato il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma sull'appropriazione indebita; il ricorrente sosteneva che la condotta descritta integrasse tale reato, mentre la Corte d'Appello ha ritenuto più appropriata la qualificazione in termini di furto con mezzo fraudolento, e la Corte di Cassazione ha esaminato la questione anche alla luce della procedibilità a querela.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte di Appello e la difesa hanno ritenuto che la fattispecie non richiedesse l'applicazione di tale istituto e la Cassazione ha condiviso che non fosse direttamente evocato nel processo.
art. 1146 cod. civ.
Stabilisce che l'erede succede nel possesso del dante causa. La parte civile invocava questa norma per dimostrare la disponibilità immediata della somma dopo la morte del padre; la Corte d'Appello ha però ritenuto che la somma fosse nella disponibilità esclusiva della madre e non immediatamente nella disponibilità dell'attore.
art. 1140 cod. civ.
Definizione di possesso richiamata dalla difesa dell'imputato per sostenere che il ricorrente non avesse il possesso materiale delle somme sul conto cointestato.
art. 649 comma 2 cod. pen.
Prevede che taluni furti commessi tra congiunti siano procedibili a querela; la Corte ha rilevato che, anche assumendo la teoria del furto, trattandosi di fratelli non conviventi il reato sarebbe procedibile a querela, e la tardività della querela ne avrebbe determinato l'improcedibilità.
art. 576 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare la legittimazione della parte civile a proporre determinati motivi di impugnazione in Cassazione; attiene ai limiti dell'impugnazione da parte delle parti civili.
artt. 591 comma 1 lett. c) e 581 lett. c) cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa per censurare l'omessa indicazione delle richieste nel ricorso (prescrizioni formali sull'impugnazione della parte civile).
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda somme depositate su conto cointestato ai genitori deceduti, chi invoca la titolarità o la disponibilità immediata deve provare il possesso o il diritto di succedere (art.1146 c.c.); la semplice titolarità dell'assegnazione ereditaria può non essere sufficiente senza atti che dimostrino la disponibilità concreta delle somme.
- Per reati procedibili a querela tra congiunti (art.649 c.p.), è essenziale valutare il momento della "conoscenza" del fatto da parte della persona offesa: comunicazioni precedenti (es. missive) possono far decorrere il termine e rendere la querela tardiva, con conseguente improcedibilità dell'azione penale.
- Sulle questioni di autenticità della sottoscrizione, la Corte può ritenere sufficiente la valutazione documentale e le testimonianze senza disporre necessariamente una perizia grafica se il complesso probatorio appare convincente; tuttavia, la parte che nega l'autenticità dovrebbe chiedere e motivare l'assunzione della prova peritale in sede di merito.
- La parte civile in Cassazione ha limiti di legittimazione e deve formulare chiaramente le richieste e i motivi dedotti; questioni meramente penalistiche o non rientranti nell'ambito consentito possono essere dichiarate inammissibili.
- Se l'azione penale è dichiarata improcedibile per mancanza di querela tempestiva, tale improcedibilità dovrebbe precludere la valutazione di merito e qualsiasi proscioglimento sul merito deve tenere conto di tale principio; la Cassazione può richiamare la corretta motivazione anche se poi rigetta il ricorso.
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