Cassazione Civile, Ordinanza n. 03233/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, frequentate tra il 1982 e il 1990. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione. In cassazione i medici hanno dedotto violazione di norme interne ed eurounitarie sul risarcimento da inadempimento di direttive, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non potesse essere considerata ai fini della quantificazione del danno e del dies a quo della prescrizione; secondo la tesi difensiva, la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo dal momento in cui fossero state eliminate le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, legittimazione passiva e termine applicabile. I ricorrenti hanno anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla effettività del rimedio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, che ha reso oggettivamente percepibile agli aventi diritto che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori misure di adempimento. Ha escluso che le successive incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva potessero impedire il decorso della prescrizione; ha inoltre negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma evocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
ha costituito il presupposto per dichiarare inammissibile il motivo perché contrario a un orientamento consolidato
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale della trattazione in Cassazione
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato negato perché non vi era un dubbio interpretativo rilevante o un contrasto con il diritto UE
art. 96, terzo comma, c.p.c.
utilizzato per la condanna equitativa per mala fede o colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 2934 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di prescrizione
art. 2935 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di decorrenza della prescrizione
art. 2938 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di rilevabilità della prescrizione
art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370
considerato il momento dal quale decorre il termine decennale di prescrizione del diritto risarcitorio
art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato nel quadro normativo sulla disciplina dei medici specializzandi
art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999
richiamato per evidenziare che il nuovo trattamento economico si applica ai soli iscritti dall'anno accademico 2006-2007
art. 4 della L. n. 260 del 1958
richiamato per affermare che l'evocazione di un diverso organo statuale integra una mera irregolarità sanabile
art. 6 CEDU
richiamato per escludere una violazione del diritto di accesso al tribunale mediante l'applicazione di un termine prescrizionale ragionevole
Massime di principio
- Nel contenzioso sul risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decorre in linea generale dal momento in cui l'ordinamento interno rende oggettivamente riconoscibile che lo Stato non adotterà ulteriori misure satisfattive, individuato nel 27 ottobre 1999 per effetto dell'art. 11 della L. n. 370/1999.
- Le successive incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, termine di prescrizione o legittimazione passiva non impediscono il decorso della prescrizione, perché il diritto può essere fatto valere anche stragiudizialmente e l'errore sul giudice competente può essere rimediato con gli strumenti processuali previsti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando l'interpretazione del diritto unionale rilevante è già coperta da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e non emerge un contrasto effettivo con il principio di effettività.
- L'applicazione di un termine di prescrizione decennale a una pretesa risarcitoria da inadempimento di direttive non viola di per sé l'art. 6 CEDU, purché il termine sia ragionevole e il diritto sia concretamente esercitabile.
- La condotta processuale che ripropone un motivo manifestamente infondato contro un orientamento nomofilattico stabile può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e mala fede o colpa grave.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03183/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03185/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03186/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03187/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03188/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03189/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →