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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03233/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio varie amministrazioni dello Stato chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, frequentate tra il 1982 e il 1990. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione. In cassazione i medici hanno dedotto violazione di norme interne ed eurounitarie sul risarcimento da inadempimento di direttive, sostenendo che la legge n. 370 del 1999 non potesse essere considerata ai fini della quantificazione del danno e del dies a quo della prescrizione; secondo la tesi difensiva, la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo dal momento in cui fossero state eliminate le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, legittimazione passiva e termine applicabile. I ricorrenti hanno anche chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla effettività del rimedio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, che ha reso oggettivamente percepibile agli aventi diritto che lo Stato non avrebbe emanato ulteriori misure di adempimento. Ha escluso che le successive incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva potessero impedire il decorso della prescrizione; ha inoltre negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    ha costituito il presupposto per dichiarare inammissibile il motivo perché contrario a un orientamento consolidato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale della trattazione in Cassazione

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato negato perché non vi era un dubbio interpretativo rilevante o un contrasto con il diritto UE

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    utilizzato per la condanna equitativa per mala fede o colpa grave nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 2934 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di rilevabilità della prescrizione

  • art. 11 della L. 19 ottobre 1999, n. 370

    considerato il momento dal quale decorre il termine decennale di prescrizione del diritto risarcitorio

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato nel quadro normativo sulla disciplina dei medici specializzandi

  • art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamato per evidenziare che il nuovo trattamento economico si applica ai soli iscritti dall'anno accademico 2006-2007

  • art. 4 della L. n. 260 del 1958

    richiamato per affermare che l'evocazione di un diverso organo statuale integra una mera irregolarità sanabile

  • art. 6 CEDU

    richiamato per escludere una violazione del diritto di accesso al tribunale mediante l'applicazione di un termine prescrizionale ragionevole

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie in favore dei medici specializzandi, il termine di prescrizione decorre in linea generale dal momento in cui l'ordinamento interno rende oggettivamente riconoscibile che lo Stato non adotterà ulteriori misure satisfattive, individuato nel 27 ottobre 1999 per effetto dell'art. 11 della L. n. 370/1999.
  • Le successive incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione, termine di prescrizione o legittimazione passiva non impediscono il decorso della prescrizione, perché il diritto può essere fatto valere anche stragiudizialmente e l'errore sul giudice competente può essere rimediato con gli strumenti processuali previsti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando l'interpretazione del diritto unionale rilevante è già coperta da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e non emerge un contrasto effettivo con il principio di effettività.
  • L'applicazione di un termine di prescrizione decennale a una pretesa risarcitoria da inadempimento di direttive non viola di per sé l'art. 6 CEDU, purché il termine sia ragionevole e il diritto sia concretamente esercitabile.
  • La condotta processuale che ripropone un motivo manifestamente infondato contro un orientamento nomofilattico stabile può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e mala fede o colpa grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da prodotto difettosoInadempimentoGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioniInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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