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Sentenza

Sentenza n. 3813/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari ex artt. 56 e 55 c.p.a., - del provvedimento “Punteggio Totale: 24 Esito Prova: SUPERATA Punteggio Minimo: 21 Corrette: 34 Errate: 6 Non Date: 0” , a seguito dell'esito della prova scritta della ricorrente, pubblicato in data 28.10.2025 nella sua pagina personale sul sito https://formez.concorsismart.it/ui/public-area/login inerente il “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02”, ( Area Assistenti: Codice 02: n. 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), pubblicato in data 25.07.202, Domanda (Codice WRAHCZMENA), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello asseritamente legittimamente spettante; – del punteggio numerico pari a 24/30 (in luogo di quello corretto di 25/30), assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di n. 1 quesito erroneo e/o fuorviante; – del questionario somministrato in occasione dell’unica prova scritta, a risposta multipla, sostenuta da parte ricorrente, con particolare riferimento al quesito n. 20; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; - della decurtazione di -0.25 e mancata attribuzione di 0,75 al punteggio finale, inerente al quesito n. 20; - di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti volti ad accertare la capacità logico-deduttiva, allo stato non conosciuti; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. eventuale graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio; b. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; e per la condanna dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento dell'odierna parte ricorrente nella emananda graduatoria dei vincitori del richiamato concorso, con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, il tutto, con domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna ricorrente nell'emananda graduatoria, e/o l'adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, idonei a consentire alla ricorrente di essere inclusa, anche con riserva, nella emananda graduatoria dei vincitori del concorso con il punteggio legittimamente spettante.

Giustizia amministrativa202600737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del punteggio di 24/30 nella prova scritta del concorso pubblico per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con contestazione del quesito n. 20

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta, sostenendo che il punteggio di 24/30 fosse illegittimo perché il quesito n. 20, relativo all'individuazione di un sinonimo di "propedeutico", sarebbe stato erroneo e/o fuorviante. La ricorrente aveva indicato la risposta "Preliminare", mentre l'Amministrazione aveva inizialmente considerato corretta soltanto la risposta "Introduttivo", decurtando il punteggio corrispondente. È stato inoltre richiamato il quesito n. 17, già contestato in autotutela, ma senza specifica censura nel ricorso né riferimento nelle conclusioni. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e hanno dedotto che la Commissione esaminatrice era intervenuta in autotutela sul quesito n. 20, attribuendo un punto anche alla risposta fornita dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, rilevando che i vincitori del concorso sono destinati a instaurare con esso il rapporto di servizio e che, pertanto, il Ministero non è estraneo alla procedura. Ha invece accolto l'eccezione riferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, dichiarandone il difetto di legittimazione processuale passiva, poiché estranea alla procedura, dotata di propria autonomia rispetto a Formez PA e alla Commissione Ripam. Quanto al merito, il giudizio è stato circoscritto al quesito n. 20, non essendo stata proposta una specifica censura sul quesito n. 17. Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la Commissione esaminatrice, con intervento in autotutela del 23 dicembre 2025, aveva attribuito un punto anche alla risposta indicata dalla ricorrente, soddisfacendo integralmente la sua pretesa. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del tempestivo intervento in autotutela di portata generale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla norma.

    La disposizione ha consentito al TAR di definire immediatamente il giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo decorso il termine previsto, completo il contraddittorio e l'istruttoria e previamente avvisate le parti.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della domanda cautelare, senza autonoma applicazione nella decisione definitiva.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della domanda cautelare monocratica, senza autonoma applicazione nella decisione definitiva.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
  • In una controversia relativa alla valutazione di una prova concorsuale, il giudice deve limitare l'esame alle censure specificamente formulate nel ricorso e nelle conclusioni; il mero richiamo a una contestazione contenuta in un'istanza di autotutela non introduce una specifica censura processuale.
  • L'amministrazione procedente può intervenire in autotutela su un quesito concorsuale attribuendo il punteggio anche a una risposta inizialmente non considerata corretta; se tale intervento soddisfa integralmente la pretesa del candidato, il giudizio diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza necessità di una pronuncia di annullamento dell'atto originario.
  • L'amministrazione presso la quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estranea al procedimento concorsuale e possiede legittimazione processuale passiva, anche quando gli atti contestati siano imputabili ad altri soggetti della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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